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Persone e Misure di Protezione
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Friday 22 May 2020
Covid-19: Misure restrittive della libera circolazione e sospensione obbligo di quarantena domiciliare.
Covid-19 – Campania – Misure restrittive della libera circolazione – Violazione ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 2020 – Sospensione obbligo di quarantena domiciliare di 14 giorni per motivi di salute.
Può essere disposta la sospesione in via cautelare, per documentati motivi afferenti lo stato di salute del ricorrente - che peraltro integrano il requisito della eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso -, del provvedimento con il quale l'ASL ha imposto l'obbligo di isolamento e di raggiungibilità per ogni attività di sorveglianza per 14 giorni, a seguito della (presunta) trasgressione dell’Ordinanza Regionale n. 15 del 13.03.2020. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
T.A.R. Campania, 13 May 2020.
Wednesday 20 May 2020
Conflittualità familiare e detenzione armi.
Diniego porto d’armi ad uso caccia – Inaffidabilità del richiedente – Unico elemento conflittualità familiare – Revoca del divieto di detenzione armi – Illegittimità
Diniego porto d’armi per uso caccia – Revoca prefettizia del divieto di detenzione armi – Diniego porto d’armi per uso caccia – Rapporti.
È illegittimo il diniego del porto d’armi per uso caccia nel caso in cui l’unico elemento atto a fondare il giudizio di inaffidabilità del richiedente sia riferito alla conflittualità familiare quando tale elemento sia già stato valutato positivamente dalla competente prefettura, con la revoca del divieto di detenere armi.
La concessione della licenza per portare armi fuori casa non può determinare, né aggravare, un eventuale rischio di abuso delle stesse da parte del soggetto già abilitato a detenerle in casa, quando l’unico elemento di biasimo a carico del richiedente il rilascio del porto d’armi per uso caccia consista in un quadro di conflittualità familiare. (Tommaso Bertini) (Pietro Giuseppe Bettarini) (riproduzione riservata)
T.A.R. Toscana, 06 May 2020.
Friday 08 May 2020
Un generico rischio di contagio da covid-19 all’interno dell’istituto penitenziario non consente il rinvio dell’esecuzione della pena.
Pena - Esecuzione - Rischio di infezione da COVID-19 - Rinvio dell'esecuzione per grave infermità fisica - Esclusione
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere - Dichiarazione di inammissibilità de plano - Pronuncia del collegio - Legittimità.
Un generico rischio di contagio da covid-19 all’interno dell’istituto penitenziario non consente il rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 cod. pen., presupponendo la norma una “grave infermità fisica” e non essendo la stessa (norma) suscettibile di interpretazione estensiva a analogica.
Poichè le cause di inammissibilità sono insanabili e rilevabili ex officio in ogni stato e grado del procedimento, l’art. 666, comma 2, c.p.p., prevedendo la declaratoria di inammissibilità de plano da parte del presidente del tribunale di sorveglianza, non esclude analoga pronuncia (de plano) da parte del collegio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 30 April 2020.
Wednesday 29 April 2020
Rettifica dell'atto di nascita con indicazione di due madri.
Minore nato in Italia - "Rettificazione" dell'atto di nascita - Indicazione di due donne quali genitori - Esclusione - Fondamento.
Deve essere respinta la domanda di "rettificazione" dell'atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l’inserimento accanto al nominativo della madre biologica anche di quello della madre intenzionale, che in precedenza aveva prestato il proprio consenso alla pratica all’estero della tecnica della procreazione medicalmente assistita, poiché nell’ordinamento italiano vige il divieto di ricorso a tale tecnica per persone dello stesso sesso. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 03 April 2020, n. 7668.
Saturday 02 May 2020
Adozione di maggiorenne e riduzione del divario minimo di diciotto anni tra adottante e adottato.
Adozione di maggiorenne - Adottante e adottato - Divario minimo di diciotto anni - Riduzione - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell’applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere ad una interpretazione dell’art. 291 c.c. compatibile con l’art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte Costituzionale e in relazione all’art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata “affectio familiaris”. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 03 April 2020, n. 7667.
Thursday 30 April 2020
Le controversie in materia di rettifica dei dati personali nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo.
Rettifica dei dati personali indicati nei registri anagrafici - Oggetto - Diritto soggettivo - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza.
Le controversie in materia di rettifica dei dati personali nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, ad una corretta indicazione dei dati, attesa la natura vincolata della relativa attività amministrativa, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 01 April 2020, n. 7637.
Wednesday 22 April 2020
Le domande di protezione internazionale, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria si fondano su differenti causae petendi.
Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Protezione umanitaria - Differenti “causae petendi” - Onere del richiedente di allegare fatti specifici e diversi - Necessità.
Le domande di protezione internazionale, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria si fondano su differenti "causae petendi", così che è onere del richiedente allegare fatti specifici e diversi a seconda della forma di protezione invocata. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 31 March 2020, n. 7622.
Thursday 23 April 2020
Permesso di soggiorno per motivi umanitari e valutazione globale degli elementi di fatto.
Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Disciplina applicabile "ratione temporis" - Presupposti - Vulnerabilità personale dello straniero - Valutazione globale degli elementi di fatto - Necessità - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale, per concedere il permesso di soggiorno nei casi speciali previsto dall'art. 1, comma 9, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, quando ricorrano i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis" alle domande di protezione proposte prima dell'entrata in vigore del predetto d.l. n. 113 del 2018, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva respinto la domanda di protezione dello straniero, non avendo considerato unitariamente tutte le circostanze che avevano determinato l'abbandono del paese di origine, ivi comprese le sue condizioni di salute ed il percorso di integrazione seguito). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 30 March 2020, n. 7599.
Saturday 11 April 2020
Protezione dei dati personali: distinzione dal diritto alla riservatezza e bilanciamento del diritto all’oblio con il diritto all’informazione.
Diritto alla protezione dei dati personali – Diritto all’autodeterminazione informativa – Distinzione rispetto al diritto alla riservatezza – Bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco
Diritto alla protezione dei dati personali – Diritto all’oblio – Bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco – Limitazioni al diritto all’oblio – Diritto alla conoscenza
Diritto alla protezione dei dati personali – Diritto all’oblio – Deindicizzazione – Aggiornamento dei dati – Bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco – Limitazioni al diritto all’oblio – Tutela della rilevanza storico-sociale della notizia.
Il diritto alla protezione dei dati personali deve essere inteso come diritto al potere dell’interessato di controllare i propri dati consapevolmente, secondo il principio dell’autodeterminazione informativa. Tale potere, che trova il suo fondamento primo, per diritto nazionale, nella norma dell’art. 2 della Costituzione, ha spazio concettuale e operativo distinto dal diritto alla riservatezza, che si collega invece alla tutela dell’intimità della propria vita contro ingerenze esterne.
Nel caso in cui la permanenza di una notizia in un archivio informatico di una testata giornalistica, -caratterizzato da un’accessibilità diffusa ed indifferenziata-, comporti un vulnus tale alla reputazione dell’interessato da minare in misura apprezzabile l’esercizio dei diritti fondamentali dello stesso in ambito relazionale, il diritto alla conoscenza, ad essere informato e ad informare di cui all’art. 21 della Costituzione, trova il limite del bilanciamento con il diritto all’oblio, quale forma di estrinsecazione del diritto alla protezione dei dati personali.
Può considerarsi misura idonea a bilanciare il diritto all’oblio con il diritto all’informazione la deindicizzazione della notizia unitamente all’aggiornamento della notizia stessa: il dato pubblicato, così, viene conservato, ma viene reso accessibile non più tramite gli usuali motori di ricerca, bensì esclusivamente nell’archivio storico della testata giornalistica. In questo modo, bilanciando i contrapposti interessi in gioco, vengono garantiti, altresì, la totale sovrapponibilità tra l’archivio cartaceo e quello informatico del medesimo quotidiano nonché il diritto della collettività a potere ricostruire vicende di rilevanza storico-sociale. (Maria Claudia Dolmetta) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 27 March 2020, n. 7559.
Saturday 25 April 2020
Persistente pubblicazione di notizia di cronaca risalente nel tempo e diritto all'oblio.
Archivio storico "on line" di un quotidiano - Persistente pubblicazione di notizia di cronaca risalente nel tempo - Diritto all'oblio - Condizioni - Fattispecie.
E' lecita la permanenza di un articolo di stampa nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria, che abbiano ancora un interesse pubblico di tipo storico o socio-economico, purché l'articolo sia deindicizzato dai siti generalisti e reperibile solo attraverso l'archivio storico del quotidiano, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda degli eredi di un imprenditore deceduto, tesa ad ottenere la cancellazione dall'archivio "on line" di un quotidiano, dell'articolo che si riferiva ad inchieste giudiziarie in ordine a fatti penalmente rilevanti commessi dal defunto). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 27 March 2020, n. 7559.
Tuesday 17 March 2020
Accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato, valore delle sue dichiarazioni e margine di errore dell’accertamento medico.
Minore straniero non accompagnato - Accertamento dell'età - Dichiarazioni del minore - Valenza - Indicazione del margine di errore dell’accertamento medico - Rilevanza - Presunzione di minore età - Applicazione - Fattispecie.
Nel procedimento teso all'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato, le sue dichiarazioni alle autorità preposte non possono essere utilizzate per suffragare i dubbi sull'età effettiva, ma costituiscono il presupposto per l'attivazione del procedimento previsto quando manchi un documento anagrafico, all'esito del quale il tribunale per i minorenni deve avvalersi anche dell'accertamento sanitario che indichi il margine di errore e i conseguenti valori minimi e massimi attribuibili all'età del minore, cosicché, ove tale margine non consenta di addivenire con certezza alla determinazione dell'età, andrà applicata la regola presuntiva della minore età. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato il decreto della corte d'appello che, dopo aver ritenuto inattendibile l'allegazione della minore età del reclamante, aveva respinto il reclamo sull'assunto della irrilevanza del range di errore indicato nell'accertamento medico dell'accrescimento osseo, in quanto riferibile solo a soggetti nati nell'area mediterranea e non invece a quelli provenienti dal Gambia). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 03 March 2020, n. 5936.
Wednesday 25 March 2020
Protezione internazionale, domanda presentata da minore straniero non accompagnato, disciplina processuale applicabile e principio del 'tempus regit actum'.
Protezione internazionale - Domanda presentata da minore straniero non accompagnato - Disciplina processuale applicabile - Principio del "tempus regit actum" - Cognizione del tribunale in composizione monocratica - Conseguenze - Fattispecie.
Nel caso di domanda di protezione internazionale proposta da un minore straniero non accompagnato, allorché alla data di deposito del ricorso non fosse ancora entrato in vigore l'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 220 del 2017 che - modificando l'art. 19-bis del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, ha esteso anche alle domande dei minori stranieri non accompagnati le regole del nuovo rito processuale in materia di protezione internazionale - in applicazione del principio "tempus regit actum" il procedimento così introdotto rimane di competenza della sezione ordinaria del tribunale in composizione monocratica, che giudica mediante il rito ordinario con provvedimento impugnabile in appello, sicché è nullo il decreto pronunciato dalla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale e direttamente ricorribile per cassazione. (Nella specie la Corte ha accolto il motivo di ricorso fondato sull'erronea inclusione del procedimento tra quelli di protezione internazionale di competenza della sezione specializzata per l'immigrazione, in composizione collegiale, dal momento che tale erronea qualificazione avrebbe determinato l'eliminazione del grado d'appello). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 27 February 2020, n. 5387.
Saturday 04 July 2020
L’erede ha diritto di conoscere il nominativo del beneficiario di polizze vita.
Dati personali – Privacy – Diritto dell’erede di conoscere il nominativo del beneficiario di polizze vita – Sussistenza.
L’erede che abbia necessità di agire in giudizio con l’azione di riduzione prevista dagli artt. 533 e seguenti c.c. o per la collazione ha diritto di ottenere dalla compagnia di assicurazioni il nominativo del beneficiario di polizza vite stipulate dal de cuius; tale diritto è riconosciuto dall’art. 6 par. 1 lett f del Regolamento UE 2016/679, il quale stabilisce la prevalenza del diritto di difesa rispetto a quello della riservatezza dei dati personali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Treviso, 27 February 2020.
Tuesday 24 March 2020
Protezione internazionale: criteri di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente.
Protezione internazionale – Protezione sussidiaria – Dichiarazioni del richiedente – Valutazione di credibilità soggettiva – Criteri.
In tema di protezione internazionale, non rientra nell'ambito della valutazione di credibilità della storia del richiedente, il sindacato sul percorso individuale che egli abbia seguito per abbracciare un determinato credo, né il livello di conoscenza dei relativi riti, fondato sul grado delle conoscenze teologiche, senza considerare che la mutevolezza delle modalità dell'atteggiarsi della fede personale rende il concetto stesso di conoscenza delle pratiche religiose di un determinato culto estremamente vago e, come tale, non idoneo a fondare alcun giudizio oggettivamente apprezzabile. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 26 February 2020, n. 5225.
Friday 20 March 2020
L'omesso avviso al difensore dello straniero espulso della fissazione dell'udienza di convalida dell'ordine del questore di accompagnamento alla frontiera determina la nullità del relativo decreto di convalida.
Stranieri - Espulsione - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera - Udienza di convalida - Omesso avviso al difensore di fiducia - Nullità del provvedimento - Fondamento.
L'omesso avviso al difensore di fiducia dello straniero espulso con decreto prefettizio della fissazione dell'udienza di convalida dell'ordine del questore di accompagnamento alla frontiera, determina la nullità del relativo decreto di convalida, dovendosi così interpretare il disposto dell'art. 13, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 241 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 271 del 2004, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2004, poiché tale norma, nello stabilire che il destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera ha diritto di essere tempestivamente informato dell'udienza di convalida e di farsi assistere da un difensore di fiducia, va interpretata, alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale, nel senso che l'effettività del diritto di difesa può essere assicurata solo se l'assistenza tecnica non si riduce all'adempimento di una mera formalità, ma rappresenta lo strumento per assicurare il rispetto dei principi del giusto processo. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 24 February 2020, n. 4806.
Saturday 21 March 2020
Soltanto la separazione personale dei coniugi, ma non anche quella di fatto, costituisce condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano.
Cittadinanza - Acquisizione per matrimonio - Condizione ostativa - Separazione personale - Separazione di fatto - Esclusione - Ragioni.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 91 del 1992, così come modificato dall'art. 1, comma 11, della l. n. 94 del 2009, soltanto la separazione personale dei coniugi, ma non anche quella di fatto, costituisce condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano, come si evince dal tenore testuale della norma in questione che adopera l'espressione "separazione personale", utilizzata anche negli artt. 150, 154 e 155 c.c. prima delle modifica intervenuta con il d.lgs. n. 154 del 2013, cogliendosi peraltro la differenza tra "separazione personale" e "separazione di fatto" anche nell'art. 6 della l. n. 184 del 1983 in tema di adozioni. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 24 February 2020, n. 4819.
Friday 27 March 2020
In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento ove un giudice onorario abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione.
Procedimenti in materia di protezione internazionale - Udienza di trattazione tenuta da un giudice onorario - Nullità del procedimento - Esclusione - Ragioni.
In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poiché ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 116 del 2017, di riforma organica della magistratura onoraria, il giudice professionale può sempre delegare a quello onorario, anche nei procedimenti collegiali, compiti ed attività compresa l’assunzione di testimoni. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 24 February 2020, n. 4887.
Wednesday 26 February 2020
Protezione internazionale, permesso di soggiorno ed esposizione al rischio di una lesione del diritto alla salute.
Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Esposizione alla lesione del diritto alla salute - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale, nei casi in cui "ratione temporis" sia applicabile l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la vulnerabilità del richiedente può anche essere conseguenza di una seria esposizione al rischio di una lesione del diritto alla salute adeguatamente allegata e dimostrata, né tale primario diritto della persona può trovare tutela esclusivamente nell'art. 36 del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona, come quello alla salute, e al contempo di essere posti nella condizione di integrarsi nel paese ospitante anche attraverso un'attività lavorativa, mentre il permesso di soggiorno per cure mediche di cui al citato art. 36 si può ottenere esclusivamente mediante specifico visto d'ingresso e pagamento delle spese mediche da parte dell'interessato. (Nella specie la S.C. ha cassato il decreto impugnato che aveva rigettato la domanda di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, ritenendo che in relazione alla patologia da cui era affetto il richiedente - malattia tumorale del cavo orale - fosse possibile ottenere permessi specifici per motivi di salute, senza peraltro valutare neanche le violenze subite nel paese di transito). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 04 February 2020, n. 2558.
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