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Persone e Misure di Protezione
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Saturday 27 February 2021
Acquisizione alla nascita del cognome paterno anziché dei cognomi di entrambi i genitori: la Corte solleva innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale.
Filiazione - Cognome del figlio - Attribuzione del cognome paterno anziché dei cognomi di entrambi i genitori - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile.
La Corte costituzionale solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 11 February 2021, n. 18.
Tuesday 26 January 2021
Sospesa l’efficacia della legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020 n. 11 in tema di Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2.
Salute - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione in relazione allo stato di emergenza - Misure per l'esercizio delle attività - Esonero dall'obbligo di coprirsi naso e bocca per le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerino l'utilizzo delle mascherine - Disciplina dello svolgimento dell'attività sportiva e dell'attività motoria - Deroghe alle disposizioni emergenziali per eventi e manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Regione, nonché per eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza determinate con ordinanza del Presidente della Regione - Previsione, a condizione del rispetto delle misure di sicurezza stabilite, della riapertura delle attività commerciali al dettaglio, della riapertura dei servizi alla persona e degli altri settori dei servizi - Previsione, a condizione del rispetto delle misure di sicurezza stabilite, che i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le attività turistiche, gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo possono svolgere regolare attività - Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività formative delle scuole dell'infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università - Disciplina della programmazione del trasporto pubblico locale erogato dalle aziende da parte dell' assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti - Poteri di intervento dei sindaci in materia di contenimento del contagio da Covid-19 - Previsione che, qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Regione - Poteri di intervento del Presidente della Regione - Previsione dello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private qualora sia possibile seguire le misure di sicurezza stabilite. Previsione che il mancato rispetto delle misure è sanzionato secondo l'art. 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Costituzione di un'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 - Compiti - Compito di promuovere il migliore raccordo e le migliori sinergie tra tutti i soggetti interni ed esterni alla Regione, quali gli enti locali, le forze dell'ordine ed eventuali portatori di interessi.
omissis
che in primo luogo va riconosciuta la sussistenza del fumus boni iuris (ordinanza n. 107 del 2010);
che infatti la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera q), Cost.;
che sussiste altresì «il rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico» nonché «il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini» (art. 35 della legge n. 87 del 1953);
che difatti la legge regionale impugnata, sovrapponendosi alla normativa statale, dettata nell’esercizio della predetta competenza esclusiva, espone di per sé stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore; il che prescinde dal contenuto delle ordinanze in concreto adottate;
che le modalità di diffusione del virus Covid-19 rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l’interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali nel quadro di una leale collaborazione;
che i limiti propri dell’esame che è possibile condurre in questa fase cautelare impediscono una verifica analitica delle singole disposizioni contenute dalla legge regionale impugnata;
che, pertanto, l’efficacia dell’intera legge reg. Valle D’Aosta n. 11 del 2020 va sospesa nelle more della decisione delle questioni promosse, la cui trattazione è già fissata per l’udienza pubblica del 23 febbraio 2021.
Visti gli artt. 35 e 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e l’art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.La Corte Costituzionale ha sospeso l’efficacia della legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato d’emergenza), impugnata dal Presidente del Consiglio
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospende l’efficacia della legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato d’emergenza), impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 14 January 2021, n. 4.
Friday 22 January 2021
Discriminazione da parte dell’istituto scolastico di minore disabile e foro inderogabile esclusivo per le cause di risarcimento dei danni subiti da persone con disabilità vittime di discriminazioni.
Processo civile – Foro inderogabile esclusivo per le cause di risarcimento dei danni subiti da persone con disabilità vittime di discriminazioni – Prevalenza sul foro per le cause contro la pubblica amministrazione.
Per le cause di risarcimento del danno subito da persone con disabilità vittime di discriminazioni (e quindi assoggettate alla disciplina processuale dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28) è applicabile il rito sommario di cognizione e il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il ricorrente ha il proprio domicilio.
Trattasi di foro funzionale ed esclusivo che prevale sugli altri fori anche inderogabili previsti dal codice di rito o da norme speciali a garanzia di interessi ulteriori, anch’essi considerati meritevoli di particolare tutela.
[Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto che la citata regola sulla competenza deroghi anche al foro inderogabile ed esclusivo per le cause contro la pubblica amministrazione, posto che la causa era stata promossa contro un Istituto scolastico e il Ministero dell’istruzione per i danni subiti dal figlio minore disabile in conseguenza di condotte discriminatorie poste in essere dall’Amministrazione scolastica e consistenti a) nell’aver costretto il minore, affetto da disabilità grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3, e art. 33, a frequentare la scuola per un tempo ridotto rispetto a quello effettivamente previsto, b) nell’aver omesso di comunicare ai genitori l’esistenza di specifiche lezioni per la preparazione alle prove orientativo-attitudinali di accesso ad una classe ad indirizzo musicale, c) per aver omesso d’indicare nel regolamento generale i criteri da applicare per lo svolgimento delle predette prove da parte degli alunni diversamente abili in possesso di certificazione di handicap grave, d) per aver omesso di prevedere la presenza dell’insegnante di sostegno allo svolgimento delle predette prove e per aver sottoposto il minore a prove non predisposte dal docente di sostegno specializzato, e) per aver inserito il minore nella graduatoria dei non idonei, all’esito delle predette prove, f) per aver sottoposto il minore a prove aventi valenza selettiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 12 January 2021, n. 296.
Wednesday 27 January 2021
Ascolto del richiedente protezione internazionale: la Cassazione detta principi e le regole.
Protezione internazionale - Valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente - Criteri.
In tema di protezione internazionale, la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine al giudizio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, oltre a rispondere ai criteri predicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, deve essere anche argomentata in modo idoneo a rivelare la relativa "ratio decidendi", senza essere basata, invece, su elementi irrilevanti o su notazioni, che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice cosicché il relativo giudizio risulti privo della conclusione razionale.
Tale valutazione non può ritenersi volta alla capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione dei fatti accaduti, ma postula una valutazione complessiva del racconto e l’osservanza del principio, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e), secondo cui nella valutazione di credibilità, si deve verificare anche se la narrazione "è, in generale, attendibile" con ciò intendendosi attribuire a tale inciso un significato di "globalità", del tutto opposto alla atomizzazione delle circostanze narrate.
Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del ricorrente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.
Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati" deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni presso gli organi specificamente indicati dalla norma deve essere osservato dal giudice in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 12 January 2021, n. 265.
Friday 22 January 2021
Non è incostituzionale l’ammissione al gratuito patrocinio a prescindere dalla situazione di non abbienza.
Patrocinio a spese dello Stato - Persona offesa dai reati indicati all'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Ammissione al patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui determina l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 11 January 2021, n. 1.
Wednesday 04 November 2020
Domanda di misura alternativa alla detenzione da eseguire in uno Stato estero membro dell’Unione Europea.
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Condannato residente in altro stato dell'Unione Europea - Esecuzione all'estero - Ammissibilità
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Esecuzione in altro stato dell'Unione Europea - Concessione della misura - Prova dei presupposti di merito - Documentazione proveniente dall'interessato - Insufficienza - Conseguenze - Rigetto della domanda.
La domanda di misura alternativa alla detenzione da eseguire in uno Stato estero membro dell’Unione Europea è astrattamente ammissibile a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 2016 n. 238.
La domanda di misura alternativa alla detenzione da eseguire in uno Stato estero membro dell’Unione Europea, pur essendo astrattamente ammissibile, va rigettata in mancanza di accertamento dei relativi presupposti di merito, la cui prova non può essere fornita da mera documentazione proveniente dall’interessato o dal suo difensore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 29 October 2020.
Thursday 08 October 2020
Parto anonimo: accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c. e revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre.
Accertamento della maternità - Parto anonimo - Rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre.
L’azione giudiziale di accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c., nel caso in cui la madre abbia esercitato il diritto al cd. parto anonimo, è sottoposta alla condizione della sopravvenuta revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre, ovvero alla morte di quest’ultima, non essendovi più in entrambi i casi elementi ostativi per la conoscenza del rapporto di filiazione e così dovendosi interpretare, secondo una lettura costituzionalmente e internazionalmente orientata, la suddetta norma. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 22 September 2020, n. 19824.
Wednesday 07 October 2020
Diritto allo studio ex art. 10 L. 300/1970 e esigenze organizzative aziendali.
Tribunale ordinario – Sezione Lavoro – Diritto allo studio ex art. 10 L. 300/1970 – Esigenze organizzative aziendali – Natura relativa e prevalenza.
L’art. 10 L. 300/1970 non disciplina un diritto assoluto allo studio, ma prevede piuttosto per il lavoratore “il diritto al turno agevolante, finalizzato alla partecipazione all'attività didattica” (cfr. Cass. 12265/1995).
Tale diritto non deve essere qualificato come assoluto e incomprimibile del lavoratore, ma come un diritto che va contemperato con le esigenze organizzative del datore e la concessione dei benefici previsti dall’art. 10 può essere prevista solo nel caso in cui essa non comporti un grave pregiudizio per il datore.
Il dovere di agevolare gli studenti lavoratori comporta per il datore l’obbligo di adibirli ad avvicendamenti adatti alle loro esigenze, nell’ambito tuttavia degli orari già previsti nell’organizzazione aziendale, non già di creare turni particolari o “personalizzati”, fino al punto da modificare la preesistente distribuzione dell’orario e di sopportare costi economici ed organizzativi troppo elevati (cfr. Pret. Milano, 27-4-1991, in RCDL, 1992, pag. 195; Tribunale Milano, 18-6-1988, in RIDL, 1989, II, pag. 456). (Francesco Fontana e Laura Gonzo) (riproduzione riservata)
Tribunale Vicenza, 16 September 2020.
Thursday 15 October 2020
Diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei familiari superstiti.
Diritto alla rendita in favore dei superstiti - Condizioni - Vivenza a carico - Nozione - Reddito del coniuge dell'ascendente richiedente la prestazione - Rilevanza - Valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti - Esclusione.
Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei familiari superstiti, ex art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la cosiddetta "vivenza a carico", la quale sussiste ove i predetti si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonoma ed al loro mantenimento abbia concorso in modo efficiente il lavoratore defunto, dovendosi a tal fine considerare anche il reddito del coniuge dell'ascendente che domanda la prestazione previdenziale, giacché, anche ove non sia operante il regime di comunione legale, comunque sussiste l'obbligo di assistenza materiale tra coniugi posto dall'art. 143 c.c. e quello di assistenza per i figli di cui al successivo art. 147 c.c., senza che possa procedersi ad una valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti, indipendentemente dalla sussistenza di contributi o aiuti familiari. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 08 September 2020, n. 18658.
Thursday 24 September 2020
Protezione internazionale: illegittimità del provvedimento di espulsione per mancanza dell’indicazione di un termine per la partenza volontaria.
Protezione internazionale - Espulsione amministrativa - Illegittimità per mancanza dell’indicazione di un termine per la partenza volontaria.
Non può essere dichiarata l’illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l’espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo, o perché non contenga l’informazione circa la facoltà di fare rientro volontario, ostandovi il principio secondo cui detta omessa informazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero; ne consegue l’insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell’interessato a contraddire o a difendersi in merito all’alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell’espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. II, 01 September 2020, n. 18187.
Friday 09 October 2020
La decisione di ripudio emanata da un’autorità religiosa viola il principio di non discriminazione tra uomo e donna.
Diritti della persona - Ripudio - Decisione di ripudio emanata all’estero da un’autorità religiosa - Violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna - Discriminazione di genere.
Una decisione di ripudio emanata all’estero da un’autorità religiosa (nella specie tribunale sciaraitico, in Palestina), seppure equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all’interno dell’ordinamento giuridico statuale italiano a causa della violazione dei principi giuridici applicabili nel foro, sotto il duplice profilo dell’ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna; discriminazione di genere) e dell’ordine pubblico processuale (mancanza di parità difensiva e mancanza di un procedimento effettivo svolto nel contraddittorio reale). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 07 August 2020, n. 16804.
Thursday 24 September 2020
Divieto imposto dal padre di far frequentare alla figlia, educata e cresciuta secondo la religione Cattolica, le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova.
Figlio minore – Affidamento – Condizioni – Modifica – Divieto imposto dal padre di frequentare le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova.
Ciascun genitore dovrà rispettare il credo dell'altro genitore, permettendo e non impedendo al figlio minore non solamente di praticare e frequentare le celebrazioni religiose dell'altro genitore, ma anche tutte quelle tradizioni ed attività, direttamente o indirettamente legati alla religione di ciascun, genitore, anche se in contrasto con i principi della propria religione, come, a titolo meramente esemplificativo, feste, compleanni e recite scolastiche.
[Nel caso di specie, la madre aveva chiesto la modifica delle condizioni di affidamento della figlia minore, con particolare al divieto a lei imposto di fare frequentare alla figlia, che aveva praticato sin da piccola la religione Cattolica, le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Pesaro, 09 July 2020.
Wednesday 29 July 2020
Coronavirus: va accolta la domanda di protezione umanitaria se il rientro pone il richiedente in condizione di estrema vulnerabilità.
Protezione internazionale – Protezione umanitaria – Epidemia da coronavirus – Gravità della situazione nel Paese di origine – Integrazione in Italia – Accoglimento.
In ragione dell’estensione dell’epidemia di coronavirus in Pakistan e delle gravi carenze del servizio sanitario pubblico presenti, in particolare, nella regione di provenienza del richiedente, dev’essere accolta la domanda di protezione umanitaria, poiché il rientro in patria in questo momento porrebbe il richiedente in condizione di estrema vulnerabilità e considerato altresì che lo stesso risulta sufficientemente integrato nel territorio italiano. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 25 June 2020.
Friday 03 July 2020
Protezione internazionale: inammissibile il ricorso per Cassazione se la procura non indica la data in cui è stata conferita.
Protezione internazionale – Ricorso per cassazione – Procura alle liti – Conferimento – Data – Necessità.
In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta su foglio spillato all’atto) non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera sequenza notificatoria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 23 June 2020, n. 12337.
Saturday 27 June 2020
Gratuito patrocinio: illegittimità costituzionale dell’art. 79, comma 2, D.P.R. 115/2002 ove impone incombenti documentali che esulano dalla loro sfera di dominio dell’interessato.
Gratuito patrocinio - Art. 79, comma 2, D.P.R. 115/2002 - Cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea - Certificazione dell'autorità consolare competente - Incombente documentale che esula dalla loro sfera di dominio dell’interessato - Questione di illegittimità costituzionale.
La disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 79 D.P.R. 115/2002, secondo la quale “per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”, presenta profili di illegittimità rispetto agli artt. 3, 24, 113 e 117, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui subordina l’apprestamento di mezzi per l’accesso alla tutela giurisdizionale da parte dei non abbienti ad incombenti documentali che, pur se pertinenti alla prova delle condizioni reddituali, esulano dalla loro sfera di dominio, profili alla luce dei quali si impone la rimessione alla Corte costituzionale delle relative questioni, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
T.A.R. Piemonte, 14 June 2020.
Friday 12 June 2020
L’espulsione prevista dall’art. 16, comma 5, d. lgs. 286/1998 non costituisce una misura di sicurezza e, quindi, non presuppone l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale.
Sicurezza pubblica - Stranieri - Espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione - Pericolosità sociale del detenuto - Irrilevanza - Conseguenze
Sicurezza pubblica - Stranieri - Espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione - Provvedimento amministrativo - Esclusione - Provvedimento giurisdizionale - Affermazione - Conseguenze.
L’espulsione prevista dall’art. 16, comma 5, d. lgs. 286/1998 non costituisce una misura di sicurezza e, quindi, non presuppone l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del detenuto: ne consegue che ai fini dell’espulsione in questione rilevano soltanto i legami familiari contemplati dall’art. 19 del medesimo decreto, mentre restano irrilevanti quelli diversi valutabili ai sensi dell’art. 133 c.p. (in una prospettiva di bilanciamento tra l’interesse generale alla sicurezza sociale e l’interesse del singolo alla vita familiare) ai soli fini dell’applicazione di una misura di sicurezza.
L’espulsione dello straniero disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 16, comma 5, d. lgs. 286/1998, sebbene applicativo di sanzione amministrativa, ha natura di provvedimento giurisdizionale, che trova la sua regolamentazione specifica nel predetto art. 16: ne consegue che non sono automaticamente applicabili ad essa le disposizioni sull’espulsione “prefettizia” e, in particolare, quelle contenute nell’art. 13, comma 2-bis e comma 7, d. lgs. 286/1998. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 27 May 2020.
Saturday 13 February 2021
Sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia: la mancata comunicazione all'incolpato degli esiti istruttori non comporta violazione del diritto di difesa e dei principi sanciti dall'art. 6 CEDU.
Sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Omessa comunicazione agli interessati degli esiti istruttori - Violazione del diritto di difesa e dei principi di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Esclusione - Fondamento.
In tema di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, la mancata comunicazione all'incolpato degli esiti istruttori non comporta violazione del diritto di difesa e dei principi sanciti dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, atteso che il procedimento amministrativo deve ritenersi "ab origine" conforme alle prescrizioni di tale ultima disposizione, essendo il provvedimento sanzionatorio impugnabile davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, dotato di giurisdizione piena e presso il quale è garantito il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 21 May 2020, n. 9371.
Friday 19 June 2020
In cosa consiste il diritto all'oblio.
Diritto all’oblio - Definizione - Persistente pubblicazione “on line” di notizia di cronaca - Diritto alla deindicizzazione - Condizioni - Fattispecie.
Il diritto all'oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, ma la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, sicchè nel caso di notizia pubblicata sul "web", il medesimo può trovare soddisfazione anche nella sola "deindicizzazione" dell'articolo dai motori di ricerca. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel disporre senz'altro la cancellazione della notizia relativa ad una vicenda giudiziaria mantenuta "on line", non aveva operato il necessario bilanciamento tra il diritto all'oblio e quelli di cronaca giudiziaria e di documentazione ed archiviazione). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 19 May 2020, n. 9147.
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