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Persone e Misure di Protezione
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Friday 22 January 2021
Discriminazione da parte dell’istituto scolastico di minore disabile e foro inderogabile esclusivo per le cause di risarcimento dei danni subiti da persone con disabilità vittime di discriminazioni.
Processo civile – Foro inderogabile esclusivo per le cause di risarcimento dei danni subiti da persone con disabilità vittime di discriminazioni – Prevalenza sul foro per le cause contro la pubblica amministrazione.
Per le cause di risarcimento del danno subito da persone con disabilità vittime di discriminazioni (e quindi assoggettate alla disciplina processuale dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28) è applicabile il rito sommario di cognizione e il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il ricorrente ha il proprio domicilio.
Trattasi di foro funzionale ed esclusivo che prevale sugli altri fori anche inderogabili previsti dal codice di rito o da norme speciali a garanzia di interessi ulteriori, anch’essi considerati meritevoli di particolare tutela.
[Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto che la citata regola sulla competenza deroghi anche al foro inderogabile ed esclusivo per le cause contro la pubblica amministrazione, posto che la causa era stata promossa contro un Istituto scolastico e il Ministero dell’istruzione per i danni subiti dal figlio minore disabile in conseguenza di condotte discriminatorie poste in essere dall’Amministrazione scolastica e consistenti a) nell’aver costretto il minore, affetto da disabilità grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3, e art. 33, a frequentare la scuola per un tempo ridotto rispetto a quello effettivamente previsto, b) nell’aver omesso di comunicare ai genitori l’esistenza di specifiche lezioni per la preparazione alle prove orientativo-attitudinali di accesso ad una classe ad indirizzo musicale, c) per aver omesso d’indicare nel regolamento generale i criteri da applicare per lo svolgimento delle predette prove da parte degli alunni diversamente abili in possesso di certificazione di handicap grave, d) per aver omesso di prevedere la presenza dell’insegnante di sostegno allo svolgimento delle predette prove e per aver sottoposto il minore a prove non predisposte dal docente di sostegno specializzato, e) per aver inserito il minore nella graduatoria dei non idonei, all’esito delle predette prove, f) per aver sottoposto il minore a prove aventi valenza selettiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 12 January 2021, n. 296.
Friday 22 January 2021
Non è incostituzionale l’ammissione al gratuito patrocinio a prescindere dalla situazione di non abbienza.
Patrocinio a spese dello Stato - Persona offesa dai reati indicati all'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Ammissione al patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui determina l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 11 January 2021, n. 1.
Wednesday 04 November 2020
Domanda di misura alternativa alla detenzione da eseguire in uno Stato estero membro dell’Unione Europea.
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Condannato residente in altro stato dell'Unione Europea - Esecuzione all'estero - Ammissibilità
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Esecuzione in altro stato dell'Unione Europea - Concessione della misura - Prova dei presupposti di merito - Documentazione proveniente dall'interessato - Insufficienza - Conseguenze - Rigetto della domanda.
La domanda di misura alternativa alla detenzione da eseguire in uno Stato estero membro dell’Unione Europea è astrattamente ammissibile a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 2016 n. 238.
La domanda di misura alternativa alla detenzione da eseguire in uno Stato estero membro dell’Unione Europea, pur essendo astrattamente ammissibile, va rigettata in mancanza di accertamento dei relativi presupposti di merito, la cui prova non può essere fornita da mera documentazione proveniente dall’interessato o dal suo difensore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 29 October 2020.
Thursday 08 October 2020
Parto anonimo: accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c. e revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre.
Accertamento della maternità - Parto anonimo - Rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre.
L’azione giudiziale di accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c., nel caso in cui la madre abbia esercitato il diritto al cd. parto anonimo, è sottoposta alla condizione della sopravvenuta revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre, ovvero alla morte di quest’ultima, non essendovi più in entrambi i casi elementi ostativi per la conoscenza del rapporto di filiazione e così dovendosi interpretare, secondo una lettura costituzionalmente e internazionalmente orientata, la suddetta norma. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 22 September 2020, n. 19824.
Wednesday 07 October 2020
Diritto allo studio ex art. 10 L. 300/1970 e esigenze organizzative aziendali.
Tribunale ordinario – Sezione Lavoro – Diritto allo studio ex art. 10 L. 300/1970 – Esigenze organizzative aziendali – Natura relativa e prevalenza.
L’art. 10 L. 300/1970 non disciplina un diritto assoluto allo studio, ma prevede piuttosto per il lavoratore “il diritto al turno agevolante, finalizzato alla partecipazione all'attività didattica” (cfr. Cass. 12265/1995).
Tale diritto non deve essere qualificato come assoluto e incomprimibile del lavoratore, ma come un diritto che va contemperato con le esigenze organizzative del datore e la concessione dei benefici previsti dall’art. 10 può essere prevista solo nel caso in cui essa non comporti un grave pregiudizio per il datore.
Il dovere di agevolare gli studenti lavoratori comporta per il datore l’obbligo di adibirli ad avvicendamenti adatti alle loro esigenze, nell’ambito tuttavia degli orari già previsti nell’organizzazione aziendale, non già di creare turni particolari o “personalizzati”, fino al punto da modificare la preesistente distribuzione dell’orario e di sopportare costi economici ed organizzativi troppo elevati (cfr. Pret. Milano, 27-4-1991, in RCDL, 1992, pag. 195; Tribunale Milano, 18-6-1988, in RIDL, 1989, II, pag. 456). (Francesco Fontana e Laura Gonzo) (riproduzione riservata)
Tribunale Vicenza, 16 September 2020.
Thursday 15 October 2020
Diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei familiari superstiti.
Diritto alla rendita in favore dei superstiti - Condizioni - Vivenza a carico - Nozione - Reddito del coniuge dell'ascendente richiedente la prestazione - Rilevanza - Valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti - Esclusione.
Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei familiari superstiti, ex art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la cosiddetta "vivenza a carico", la quale sussiste ove i predetti si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonoma ed al loro mantenimento abbia concorso in modo efficiente il lavoratore defunto, dovendosi a tal fine considerare anche il reddito del coniuge dell'ascendente che domanda la prestazione previdenziale, giacché, anche ove non sia operante il regime di comunione legale, comunque sussiste l'obbligo di assistenza materiale tra coniugi posto dall'art. 143 c.c. e quello di assistenza per i figli di cui al successivo art. 147 c.c., senza che possa procedersi ad una valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti, indipendentemente dalla sussistenza di contributi o aiuti familiari. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 08 September 2020, n. 18658.
Thursday 24 September 2020
Protezione internazionale: illegittimità del provvedimento di espulsione per mancanza dell’indicazione di un termine per la partenza volontaria.
Protezione internazionale - Espulsione amministrativa - Illegittimità per mancanza dell’indicazione di un termine per la partenza volontaria.
Non può essere dichiarata l’illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l’espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo, o perché non contenga l’informazione circa la facoltà di fare rientro volontario, ostandovi il principio secondo cui detta omessa informazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero; ne consegue l’insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell’interessato a contraddire o a difendersi in merito all’alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell’espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. II, 01 September 2020, n. 18187.
Friday 09 October 2020
La decisione di ripudio emanata da un’autorità religiosa viola il principio di non discriminazione tra uomo e donna.
Diritti della persona - Ripudio - Decisione di ripudio emanata all’estero da un’autorità religiosa - Violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna - Discriminazione di genere.
Una decisione di ripudio emanata all’estero da un’autorità religiosa (nella specie tribunale sciaraitico, in Palestina), seppure equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all’interno dell’ordinamento giuridico statuale italiano a causa della violazione dei principi giuridici applicabili nel foro, sotto il duplice profilo dell’ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna; discriminazione di genere) e dell’ordine pubblico processuale (mancanza di parità difensiva e mancanza di un procedimento effettivo svolto nel contraddittorio reale). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 07 August 2020, n. 16804.
Thursday 24 September 2020
Divieto imposto dal padre di far frequentare alla figlia, educata e cresciuta secondo la religione Cattolica, le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova.
Figlio minore – Affidamento – Condizioni – Modifica – Divieto imposto dal padre di frequentare le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova.
Ciascun genitore dovrà rispettare il credo dell'altro genitore, permettendo e non impedendo al figlio minore non solamente di praticare e frequentare le celebrazioni religiose dell'altro genitore, ma anche tutte quelle tradizioni ed attività, direttamente o indirettamente legati alla religione di ciascun, genitore, anche se in contrasto con i principi della propria religione, come, a titolo meramente esemplificativo, feste, compleanni e recite scolastiche.
[Nel caso di specie, la madre aveva chiesto la modifica delle condizioni di affidamento della figlia minore, con particolare al divieto a lei imposto di fare frequentare alla figlia, che aveva praticato sin da piccola la religione Cattolica, le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Pesaro, 09 July 2020.
Wednesday 29 July 2020
Coronavirus: va accolta la domanda di protezione umanitaria se il rientro pone il richiedente in condizione di estrema vulnerabilità.
Protezione internazionale – Protezione umanitaria – Epidemia da coronavirus – Gravità della situazione nel Paese di origine – Integrazione in Italia – Accoglimento.
In ragione dell’estensione dell’epidemia di coronavirus in Pakistan e delle gravi carenze del servizio sanitario pubblico presenti, in particolare, nella regione di provenienza del richiedente, dev’essere accolta la domanda di protezione umanitaria, poiché il rientro in patria in questo momento porrebbe il richiedente in condizione di estrema vulnerabilità e considerato altresì che lo stesso risulta sufficientemente integrato nel territorio italiano. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 25 June 2020.
Friday 03 July 2020
Protezione internazionale: inammissibile il ricorso per Cassazione se la procura non indica la data in cui è stata conferita.
Protezione internazionale – Ricorso per cassazione – Procura alle liti – Conferimento – Data – Necessità.
In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta su foglio spillato all’atto) non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera sequenza notificatoria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 23 June 2020, n. 12337.
Saturday 27 June 2020
Gratuito patrocinio: illegittimità costituzionale dell’art. 79, comma 2, D.P.R. 115/2002 ove impone incombenti documentali che esulano dalla loro sfera di dominio dell’interessato.
Gratuito patrocinio - Art. 79, comma 2, D.P.R. 115/2002 - Cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea - Certificazione dell'autorità consolare competente - Incombente documentale che esula dalla loro sfera di dominio dell’interessato - Questione di illegittimità costituzionale.
La disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 79 D.P.R. 115/2002, secondo la quale “per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”, presenta profili di illegittimità rispetto agli artt. 3, 24, 113 e 117, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui subordina l’apprestamento di mezzi per l’accesso alla tutela giurisdizionale da parte dei non abbienti ad incombenti documentali che, pur se pertinenti alla prova delle condizioni reddituali, esulano dalla loro sfera di dominio, profili alla luce dei quali si impone la rimessione alla Corte costituzionale delle relative questioni, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
T.A.R. Piemonte, 14 June 2020.
Friday 12 June 2020
L’espulsione prevista dall’art. 16, comma 5, d. lgs. 286/1998 non costituisce una misura di sicurezza e, quindi, non presuppone l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale.
Sicurezza pubblica - Stranieri - Espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione - Pericolosità sociale del detenuto - Irrilevanza - Conseguenze
Sicurezza pubblica - Stranieri - Espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione - Provvedimento amministrativo - Esclusione - Provvedimento giurisdizionale - Affermazione - Conseguenze.
L’espulsione prevista dall’art. 16, comma 5, d. lgs. 286/1998 non costituisce una misura di sicurezza e, quindi, non presuppone l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del detenuto: ne consegue che ai fini dell’espulsione in questione rilevano soltanto i legami familiari contemplati dall’art. 19 del medesimo decreto, mentre restano irrilevanti quelli diversi valutabili ai sensi dell’art. 133 c.p. (in una prospettiva di bilanciamento tra l’interesse generale alla sicurezza sociale e l’interesse del singolo alla vita familiare) ai soli fini dell’applicazione di una misura di sicurezza.
L’espulsione dello straniero disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 16, comma 5, d. lgs. 286/1998, sebbene applicativo di sanzione amministrativa, ha natura di provvedimento giurisdizionale, che trova la sua regolamentazione specifica nel predetto art. 16: ne consegue che non sono automaticamente applicabili ad essa le disposizioni sull’espulsione “prefettizia” e, in particolare, quelle contenute nell’art. 13, comma 2-bis e comma 7, d. lgs. 286/1998. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 27 May 2020.
Friday 19 June 2020
In cosa consiste il diritto all'oblio.
Diritto all’oblio - Definizione - Persistente pubblicazione “on line” di notizia di cronaca - Diritto alla deindicizzazione - Condizioni - Fattispecie.
Il diritto all'oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, ma la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, sicchè nel caso di notizia pubblicata sul "web", il medesimo può trovare soddisfazione anche nella sola "deindicizzazione" dell'articolo dai motori di ricerca. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel disporre senz'altro la cancellazione della notizia relativa ad una vicenda giudiziaria mantenuta "on line", non aveva operato il necessario bilanciamento tra il diritto all'oblio e quelli di cronaca giudiziaria e di documentazione ed archiviazione). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 19 May 2020, n. 9147.
Friday 22 May 2020
Covid-19: Misure restrittive della libera circolazione e sospensione obbligo di quarantena domiciliare.
Covid-19 – Campania – Misure restrittive della libera circolazione – Violazione ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 2020 – Sospensione obbligo di quarantena domiciliare di 14 giorni per motivi di salute.
Può essere disposta la sospesione in via cautelare, per documentati motivi afferenti lo stato di salute del ricorrente - che peraltro integrano il requisito della eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso -, del provvedimento con il quale l'ASL ha imposto l'obbligo di isolamento e di raggiungibilità per ogni attività di sorveglianza per 14 giorni, a seguito della (presunta) trasgressione dell’Ordinanza Regionale n. 15 del 13.03.2020. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
T.A.R. Campania, 13 May 2020.
Wednesday 20 May 2020
Conflittualità familiare e detenzione armi.
Diniego porto d’armi ad uso caccia – Inaffidabilità del richiedente – Unico elemento conflittualità familiare – Revoca del divieto di detenzione armi – Illegittimità
Diniego porto d’armi per uso caccia – Revoca prefettizia del divieto di detenzione armi – Diniego porto d’armi per uso caccia – Rapporti.
È illegittimo il diniego del porto d’armi per uso caccia nel caso in cui l’unico elemento atto a fondare il giudizio di inaffidabilità del richiedente sia riferito alla conflittualità familiare quando tale elemento sia già stato valutato positivamente dalla competente prefettura, con la revoca del divieto di detenere armi.
La concessione della licenza per portare armi fuori casa non può determinare, né aggravare, un eventuale rischio di abuso delle stesse da parte del soggetto già abilitato a detenerle in casa, quando l’unico elemento di biasimo a carico del richiedente il rilascio del porto d’armi per uso caccia consista in un quadro di conflittualità familiare. (Tommaso Bertini) (Pietro Giuseppe Bettarini) (riproduzione riservata)
T.A.R. Toscana, 06 May 2020.
Friday 08 May 2020
Un generico rischio di contagio da covid-19 all’interno dell’istituto penitenziario non consente il rinvio dell’esecuzione della pena.
Pena - Esecuzione - Rischio di infezione da COVID-19 - Rinvio dell'esecuzione per grave infermità fisica - Esclusione
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere - Dichiarazione di inammissibilità de plano - Pronuncia del collegio - Legittimità.
Un generico rischio di contagio da covid-19 all’interno dell’istituto penitenziario non consente il rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 cod. pen., presupponendo la norma una “grave infermità fisica” e non essendo la stessa (norma) suscettibile di interpretazione estensiva a analogica.
Poichè le cause di inammissibilità sono insanabili e rilevabili ex officio in ogni stato e grado del procedimento, l’art. 666, comma 2, c.p.p., prevedendo la declaratoria di inammissibilità de plano da parte del presidente del tribunale di sorveglianza, non esclude analoga pronuncia (de plano) da parte del collegio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 30 April 2020.
Wednesday 29 April 2020
Rettifica dell'atto di nascita con indicazione di due madri.
Minore nato in Italia - "Rettificazione" dell'atto di nascita - Indicazione di due donne quali genitori - Esclusione - Fondamento.
Deve essere respinta la domanda di "rettificazione" dell'atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l’inserimento accanto al nominativo della madre biologica anche di quello della madre intenzionale, che in precedenza aveva prestato il proprio consenso alla pratica all’estero della tecnica della procreazione medicalmente assistita, poiché nell’ordinamento italiano vige il divieto di ricorso a tale tecnica per persone dello stesso sesso. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 03 April 2020, n. 7668.
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