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Persone e Misure di Protezione
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Thursday 13 June 2013
Solo il PM può promuovere il procedimento per la verifica dello stato di abbandono di un minore.
Abbandono di Minori – Possibilità per il giudice di attivare ex officio il procedimento, in luogo del Pubblico Ministero – L. 184/1983 – Esclusione – Illegittimità costituzionale – Esclusione (Legge 184/1983)..
Nel configurare in capo al pubblico ministero il munus di presentare il ricorso di cui all’art. 9, comma 2, della citata legge n. 184 del 1983, il legislatore ha coerentemente designato lo stesso organo come quello che diviene ex lege destinatario di tutte le informative provenienti da soggetti privati o pubblici e concernenti situazioni di abbandono di minori di età, rendendo, dunque, sistematicamente eccentrica l’ipotesi, coltivata dal Tribunale rimettente, di un procedimento attivato ex officio da un organo giurisdizionale, il quale, solo occasionalmente ed incidentalmente, possa essere venuto a “conoscenza” della situazione di minori che versino in una condizione di abbandono (profili, quelli accennati, non sfuggiti, del resto, allo stesso giudice rimettente, quando – in riferimento al principio della terzietà del giudicante – ha auspicato l’introduzione, in via consequenziale, di uno specifico meccanismo di incompatibilità). Pertanto, l’intervento richiesto assume i connotati di una “novità di sistema” non costituzionalmente imposta e colloca il quesito proposto – come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte – «al di fuori dell’area del sindacato di legittimità costituzionale, per rimetterlo alle eventuali e future soluzioni di riforma, affidate in via esclusiva alle scelte del legislatore» (sentenza n. 252 del 2012, nonché, ex plurimis, sentenza n. 274 del 2011). Infine, la stessa grave situazione denunciata dal giudice rimettente, anziché essere diretta conseguenza della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, si rivela piuttosto come una patologia di mero fatto, derivante dalla (in ipotesi, colpevole) inerzia del pubblico ministero nel promuovere il procedimento, rimuovibile attraverso i meccanismi ordinamentali inerenti alla organizzazione del relativo ufficio, senza che ciò possa implicare alcun vizio “intrinseco” della disposizione censurata e restando comunque impregiudicato il profilo relativo alla sua applicabilità nel giudizio principale. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 07 June 2013, n. 136.
Thursday 13 June 2013
Nell’amministrazione di sostegno, non ci sono parti necessarie (se non il beneficiario).
Amministrazione di sostegno – Procedimento unilaterale – Parti necessarie – Esclusione – Necessaria partecipazione esclusivamente del beneficiario – Litisconsorzio necessario con i parenti – Esclusione (artt. 713, 720-bis c.p.c.).
Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione, e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale. L'art. 713 cod.proc.civ., cui rinvia l'art. 720-bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno e alle altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 05 June 2013, n. 14190.
Wednesday 03 July 2013
L’amministrazione di sostegno segue il beneficiario che si trasferisce: competenza mobile del giudice tutelare.
Amministrazione di Sostegno – Competenza territoriale – Sopravvenuto mutamento della residenza abituale del beneficiario – Trasferimento del procedimento presso il Giudice tutelare competente in ragione della nuova dimora del beneficiario – Sussiste – Prevalenza della residenza anagrafica – Esclusione.
Separazione dei coniugi – Revisione delle condizioni – Art. 710 c.p.c. – Competenza territoriale – Giudice di residenza del Minore..
In materia di volontaria giurisdizione rileva la competenza del giudice al momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze. Fra le stesse non può non includersi lo stesso mutamento (da intendersi in senso effettivo, a prescindere dalle risultanze anagrafiche) di residenza o di domicilio del beneficiario, che evidentemente, cosi come costituisce il presupposto della competenza territoriale in relazione alla nomina dell'amministratore di sostegno, deve presiedere, sulla base delle circostanze sopravvenute, per quanto attiene ai provvedimenti successivi da adottarsi nell'ambito dell'amministrazione di sostegno. D'altra parte, nella convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 per la protezione internazionale degli adulti “vulnerables” si fa riferimento al concetto di "residenza abituale", comunemente interpretato nel senso della necessita di individuare un foro maggiormente idoneo a tutelare l'interesse dell'adulto incapace. Ne assume rilievo il carattere unitario della procedura: la stessa ipotesi disciplinata dall'art. 343, comma 2, c.c. dimostra come una procedura già "aperta" sulla base della competenza sussistente al momento della domanda, possa essere trasferita in altro circondario. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
In materia di revisione delle condizioni delle separazioni personali dei coniugi, assume rilievo, ai sensi del novellato art. 710 c.p.c., il luogo di residenza del minore per l’individuazione del giudice territorialmente competente. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 03 May 2013, n. 10374.
Monday 13 May 2013
Aleatorietà del contratto di mantenimento attuato mediante trasferimento di un immobile in cambio di impegno di assistenza.
Contratto di mantenimento – Requisito della aleatorietà – Vita della persona che beneficia dell’assistenza – Sussiste..
Con il contratto di mantenimento, una parte (beneficiaria) trasferisce all’altra (contraente) un immobile ricevendo in cambio un preciso impegno di assistenza. Il requisito dell'aleatorietà è elemento essenziale del contratto di mantenimento che può sussistere in un patto in cui a fronte della necessità di assistenza in capo alla beneficiaria - già presente al momento della stipulazione del contratto di cessione dell’immobile - la durata delle prestazioni a carico della controparte sia sconosciuta (essendo legata alla durata della vita della beneficiaria). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. II, 11 April 2013, n. 8905.
Wednesday 19 December 2012
Minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, spese sostenute per le prestazioni di assistenza e sostegno gravanti sul Comune del domicilio di soccorso.
Minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria – Spese sostenute per le prestazioni di assistenza e sostegno – Oneri gravanti sul Comune in cui si individua il domicilio di soccorso – Sussiste..
In materia di obbligazione di rimborso per l’espletamento delle funzioni di assistenza in favore dei minori bisognosi di sostegno, essendo state attribuite ai Comuni le funzioni di assistenza in favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'A.G. minorile (art. 118, comma 1, Cost. e artt. 22 - 25 del d.P.R. n.616 del 1977 cit.) - e dovendo ritenersi ancora in vigore, come legge dello Stato, la legge 17 luglio 1890 n.6972 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, e quindi il relativo art. 72, comma 1 n. 1, (modificato in un primo momento dall'art. 6, comma 1, del testo unico 14 settembre 1931 n.1175 e quindi dall'art. 5 della legge n.251 del 1954 cit.) – si deve ritenere gravato dei detti oneri il Comune nel quale si possa individuare il domicilio di soccorso. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 12 December 2012, n. 22787.
Wednesday 10 October 2012
“Diritto a non nascere se non sano”; nascita indesiderata e diritto del minore malformato al risarcimento.
Omessa diagnosi di malformazione del feto – Conseguente nascita indesiderata – Lesione dell'autodeterminazione della gestante – Sussiste.
Omessa diagnosi di malformazione del feto – Conseguente nascita indesiderata – Lesione dell'autodeterminazione della gestante – Propagazione delle conseguenze dell'illecito anche ai fratelli e sorelle – Sussiste.
Nascituro – Diritto al risarcimento qualora il consenso informato circa il rischio di malformazioni prenatali sarebbe stato funzionale soltanto alla interruzione di gravidanza da parte della donna – Esclusione a partire da Cass. Civ. n. 14488/2004 confermata da Cass. Civ. 10741/2009 – Revirement – “Diritto a non nascere se non sano” come locuzione equivoca..
In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, l'inadempimento del medico rileva in quanto impedisce alla donna di compiere la scelta di interrompere la gravidanza. Infatti la legge, in presenza di determinati presupposti, consente alla donna di evitare il pregiudizio che da quella condizione del figlio deriverebbe al proprio stato di salute e rende corrispondente a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza se informata di gravi malformazioni del feto. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
L’indagine sulla platea dei soggetti aventi diritto al risarcimento del danno in caso di nascita indesiderata, non può non essere estesa, oltre che al padre anche ai fratelli e alle sorelle del neonato, dei quali non può non presumersi l’attitudine a subire un serio danno non patrimoniale, anche a prescindere dagli eventuali risvolti e delle inevitabili esigenze assistenziali destinate ad insorgere, secondo l’id quod plerumque accidit, alla morte dei genitori. Danno intanto consistente, tra l’altro nella inevitabile, minor disponibilità dei genitori nei loro confronti, in ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio affetto da handicap, nonché nella diminuita possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori stessi costantemente caratterizzato da serenità e distensione; le quali appaiono invece non sempre compatibili con lo stato d’animo che ne informerà il quotidiano per la condizione del figlio meno fortunato; consci - entrambi i genitori - che il vivere una vita malformata è di per sé una condizione esistenziale di potenziale sofferenza, pur senza che questo incida affatto sull’orizzonte di incondizionata accoglienza dovuta ad ogni essere umano che si affaccia alla vita qual che sia la concreta situazione in cui si trova - principio cardine non di una sola, specifica morale, ma di una stessa ed universale Etica (e bioetica) della persona, caratterizzata dalla insostituibile centralità della coscienza individuale. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Va riconosciuto al neonato/soggetto di diritto/giuridicamente capace (art. 1 c.c.) il diritto a chiedere il risarcimento dal momento in cui è nato. In caso di cd. nascita indesiderata, la domanda risarcitoria avanzata personalmente dal bambino malformato trova il suo fondamento negli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 della Costituzione. Il vulnus lamentato da parte del minore malformato, difatti, non è la malformazione in sé considerata - non è, in altri termini, l’infermità intesa in senso naturalistico (o secondo i dettami della scienza medica), bensì lo stato funzionale di infermità, la condizione evolutiva della vita handicappata intese come proiezione dinamica dell’esistenza che non è semplice somma algebrica della vita e dell’handicap, ma sintesi di vita ed handicap, sintesi generatrice di una vita handicappata. Non è a discorrersi, pertanto, di non meritevolezza di una vita handicappata, ma una vita che merita di essere vissuta meno disagevolmente, attribuendo direttamente al soggetto che di tale condizione di disagio è personalmente portatore il dovuto importo risarcitorio, senza mediazioni di terzi, quand’anche fossero i genitori, ipoteticamente liberi di utilizzare il risarcimento a loro riconosciuto ai più disparati fini. Conseguentemente, risulta innegabile come l’esercizio del diritto al risarcimento da parte del minore in proprio non sia in alcun modo riconducibile ad un impersonale “non nascere”, ma si riconnetta, personalmente e soggettivamente, a quella singola, puntuale e irripetibile vicenda umana che riguarda quel determinato (e altrettanto irripetibile) soggetto che, invocando un risarcimento, fa istanza al giudice di piena attuazione del dettato costituzionale dianzi evocato, onde essere messo in condizione di poter vivere meno disagevolmente, anelando ad una meno incompleta realizzazione dei suoi diritti di individuo singolo e di parte sociale scolpiti nell’art. 2 della Costituzione. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 02 October 2012, n. 16754.
Wednesday 05 September 2012
Aborto della minore e provvedimento di “autorizzazione a decidere”.
Art. 4 della legge 22/05/1978, n. 194 - Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni dal concepimento - Facoltà della gestante, nella specie minorenne, in presenza delle condizioni previste dalla legge..
Il provvedimento di “autorizzazione a decidere” che, nella procedura di aborto della minore, è chiesto al giudice tutelare, ha contenuto «unicamente di integrazione, della volontà della minorenne, per i vincoli gravanti sulla sua capacità d’agire», rimanendo quindi «esterno alla procedura di riscontro, nel concreto, dei parametri previsti dal legislatore per potersi procedere all’interruzione gravidica»; sicché, «una volta che i disposti accertamenti siansi identificati quale antefatto specifico e presupposto di carattere tecnico, al magistrato non sarebbe possibile discostarsene; intervenendo egli, come si è chiarito, nella sola generica sfera della capacità (o incapacità) del soggetto, tal quale viene a verificarsi per altre consimili fattispecie (per gli interdicendi, ad esempio, ai sensi dell’articolo 414 cod. civ.)». Conformemente alla sopra identificata funzione del procedimento dinanzi al giudice tutelare, è «attribuito a tale giudice – in tutti i casi in cui l’assenso dei genitori o degli esercenti la tutela non sia o non possa essere espresso – il compito di “autorizzazione a decidere”, un compito che (alla stregua della stessa espressione usata per indicarlo dall’art. 12, secondo comma, della legge n. 194 del 1978) non può configurarsi come potestà co-decisionale, la decisione essendo rimessa – alle condizioni ivi previste – soltanto alla responsabilità della donna» (ordinanza n. 76 del 1996); ne consegue che «il provvedimento del giudice tutelare risponde ad una funzione di verifica in ordine alla esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale» (ordinanza n. 514 del 2002). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 19 July 2012, n. 196.
Wednesday 05 September 2012
Esumazione della salma per motivi di giustizia e diritto soggettivo dei prossimi congiunti sul corpo della persona deceduta.
Esumazione della salma per motivi di Giustizia – Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.9.90, n. 285, art. 83) – Diritto dei congiunti sul corpo della persona defunta – Necessità del loro consenso – Non sussiste..
Non è configurabile un diritto soggettivo dei prossimi congiunti sul corpo della persona deceduta, circostanza da cui discende l'insussistenza di un loro potere di disposizione su di esso. La disciplina positiva risulta orientata verso il duplice obiettivo della difesa del corpo delle persone decedute da inutili e gratuiti interventi mutilatori e della legittimazione delle eventuali iniziative dell'autorità giudiziaria poste in essere per motivi di giustizia. Ed invero il cadavere costituisce oggetto di espressa tutela nel vigente codice penale nell'apposito capo relativo ai delitti contro la pietà dei defunti (artt. 407-411 c.p.), che mirano per l'appunto a tutelarne il rispetto sotto diversi aspetti, e cioè in relazione all'integrità delle tombe ed alle cose destinate al relativo culto, allo svolgimento del funerale, ad eventuali atti di vilipendio, alla distruzione, soppressione, sottrazione, occultamento o uso illegittimo di cadavere, e quindi in fattispecie del tutto diverse rispetto a quella oggetto di giudizio. Analogamente, il Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.9.90, n. 285) prevede poi (art. 83) che le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia (ovvero per trasportarle in altre sepolture o per cremarle previa autorizzazione del sindaco), così come alla medesima autorità è conferita la facoltà di disporre esumazioni straordinarie per identiche finalità, e pertanto con riferimento all'avvertita necessità di assicurare gli accertamenti indispensabili per motivi di giustizia. In entrambi i casi contemplati dal citato Regolamento non è dunque richiesto il consenso dei familiari o degli eredi all'esumazione ed all'autopsia del cadavere del congiunto, consenso la cui necessità è anzi da ritenere implicitamente esclusa dall'interpretazione complessiva della normativa vigente sopra richiamata. D'altro canto la facoltà di agire in giudizio a tutela di un proprio diritto è costituzionalmente garantita (art. 24 Cost.), sicché una interpretazione della normativa vigente orientata in senso restrittivo rispetto al relativo esercizio si porrebbe in contrasto con il dettato costituzionale. Ciò tanto più ove si tratti di controversia avente ad oggetto l'accertamento di un diritto fondamentale, attinente allo status della parte che agisce in giudizio. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 19 July 2012, n. .
Wednesday 04 July 2012
Revocazione e procura generale, autorizzazione del giudice tutelare.
Tutela – Poteri del tutore – Azione di revocazione – Necessità dell'autorizzazione – Sussiste..
L'azione di revocazione rientra tra le azioni personali, quale rimedio posto a tutela di interessi di natura preminentemente morale. Un tale potere non pare poter rientrare tra quelli conferiti genericamente in forza di procura generale, mentre rientra sicuramente, ex art. 374, comma 1, n. 5, cod. civ., tra quelli del tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 15 June 2012, n. .
Wednesday 30 May 2012
Omicidio commesso dal paziente dimesso dall'ospedale e responsabilità penale dei medici.
Paziente dimesso dall'ospedale – Omicidio commesso dallo stesso – Responsabilità dei medici – Esclusione..
I medici aventi in cura il paziente non rispondono in sede penale, per omissione di atti d'ufficio (il non averlo trattenuto in ospedale) dove questi, una volta uscito dal nosocomio, commetta omicidio, là dove non sussistessero le condizioni per trattenere il paziente stesso in ricovero come, ad esempio, predisponendo un TSO. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 15 May 2012, n. 18504.
Wednesday 30 May 2012
Suicidio del degente in casa di cura per anziani e danno non patrimoniale extracontrattuale.
Suicidio del degente in casa di cura per anziani – Azione risarcitoria del parente – Danno iure proprio – Responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. E non anche 1218 c.c. – Sussiste..
E’ pur vero che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha definitivamente riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in caso di inadempimento contrattuale. Tuttavia, ove un terzo chieda il risarcimento del danno non patrimoniale da sé stesso subito a causa dell’inadempimento della casa di cura nei confronti del paziente, l’ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, con conseguente onere per l’attore di provare il comportamento colposo della struttura. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 08 May 2012, n. 6914.
Wednesday 16 May 2012
Amministrazione di sostegno, mutamento di residenza del beneficiario e cambio della competenza.
Amministrazione di Sostegno – Competenza territoriale – Sopravvenienze – Nuova residenza abituale effettiva del beneficiario – Cambio della competenza – Sussiste..
L’ipotesi del mutamento della residenza o del domicilio del beneficiario deve esaminarsi alla luce della natura contingente dei provvedimenti assunti dal giudice tutelare, normalmente adottati in base alla clausola “rebus sic stantibus” e quindi, come espressamente prevede l’art. 407, comma 4, c.c., suscettibili di modificazione o modifica, anche d’ufficio, in ogni tempo. Ne consegue che anche nell’ambito dell’esercizio di tali poteri il giudice tutelare deve, specialmente nei casi in cui si verifichino contrasti tra l’amministratore e il beneficiario, tenere conto dell’interesse, dei bisogni e delle richieste del secondo (artt. 410 e 411 c.c.): l’esigenza di interloquire con il beneficiario stesso verrebbe ad essere gravemente frustrata dalla sua permanenza in località estranea al circondario del Tribunale. Né rileva il principio della perpetuatio iurisdictionis: in materia di volontaria giurisdizione, rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze. Fra le stesse non può non includersi lo stesso mutamento (da intendersi in senso effettivo, a prescindere dalle risultanze anagrafiche) di residenza o domicilio del beneficiario, che evidentemente, così come costituisce il presupposto della competenza territoriale in relazione alla nomina di amministratore di sostegno, deve presiedere, sulla base delle circostanze sopravvenute, per quanto attiene ai provvedimenti successivi da adottarsi nell’ambito dell’amministrazione di sostegno. Né assume rilievo il carattere unitario della procedura: la stessa ipotesi disciplinata dall’art. 343, comma 2, c.c. dimostra come una procedura già “aperta” sulla base della competenza sussistente al momento della domanda, possa essere trasferita, senza che ciò implichi soluzione di continuità (come pure è stato sostenuto, postulandosi la revoca dell’amministrazione e l’apertura di un’altra fuori dalle ipotesi disciplinate dall’art. 413 c.c.) in altro circondario. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 07 May 2012, n. 6880.
Thursday 25 June 2015
Diffusione sul web di un archivio storico delle notizie di cronaca giudiziaria e diritto all'oblio.
Diffusione sul web di un archivio storico delle notizie di cronaca giudiziaria - Diritto all'oblio degli interessati - Necessaria tutela - Conseguenze - Obbligo dell'editore di informare contestualmente il lettore dell'esito della vicenda giudiziaria - Necessità.
L'editore di un quotidiano che memorizzi nel proprio archivio storico della rete internet le notizie di cronaca, mettendole così a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, è tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti, possa essere leso il diritto all'oblio delle persone che vi furono coinvolte. Pertanto, quando vengano diffuse sul web notizie di cronaca giudiziaria, concernenti provvedimenti limitativi della libertà personale, l'editore è tenuto garantire contestualmente agli utenti un'informazione aggiornata sullo sviluppo della vicenda, a nulla rilevando che essa possa essere reperita "aliunde". (Nella specie, la società editrice di un noto quotidiano aveva messo "on line" il proprio archivio storico, nel quale era contenuta altresì la notizia dell'arresto, avvenuto venti anni prima, di un amministratore locale, poi assolto).
Cassazione civile, sez. III, 05 April 2012, n. 5525.
Wednesday 29 February 2012
Amministrazione di sostegno e interdizione, distinzione tra i due istituti in base alla idoneità dello strumento di adeguarsi alle esigenze del soggetto.
Capacità della persona fisica - Capacità di agire - In genere - Limitazioni - Impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi - Amministrazione di sostegno - Ambito applicativo - Distinzione dagli altri istituti a tutela dell'incapace (interdizione e inabilitazione) - Individuazione - Valutazione del giudice del merito - Criteri..
L'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonchè tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 26 October 2011, n. 22332.
Wednesday 30 September 2009
Pagamento della retta di paziente di ex ospedale psichiatrico e giurisdizione.
Giurisdizione – Controversia concernente il pagamento della quota alberghiera della retta di degenza per pazienti degli ex ospedali psichiatrici – Domanda nei confronti del paziente e della AUSL – Giurisdizione del Giudice ordinario..
La controversia, instaurata da una casa di cura convenzionata nei confronti di un paziente di un ex ospedale psichiatrico e della AUSL, avente ad oggetto il pagamento della quota alberghiera della retta di degenza in riferimento all'individuazione del soggetto obbligato e alla misura di tale obbligazione (sulla base di disposizioni regionali che pongono per l'intero o in parte la suddetta quota a carico dell'assistito rispetto a limiti reddituali), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi escludere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, atteso che vengono in questione una obbligazione di natura assistenziale che si ricollega a presupposti prefigurati dalla legge e non all'esercizio mediante provvedimenti discrezionali di poteri autoritativi dell'Amministrazione. (fonte CED – Corte di Cassazione)
Cassazione Sez. Un. Civili, 01 July 2009, n. 15377.
Wednesday 23 September 2009
Interdetto e danno da eccessiva durata del processo.
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Processo equo – Termine ragionevole – In genere – Interdetto parte del processo – Danno non patrimoniale – Diritto all'indennizzo – Sussistenza – Fondamento..
In tema di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è una conseguenza che, secondo l'"id quod plerumque accidit", si accompagna alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, e il risarcimento di tale pregiudizio spetta pure all'interdetto che di esso sia stato parte, perché, a prescindere da ogni riferimento al dolore emozionale, il danno "de quo", nella specie, è destinato in ogni caso a rilevare, e ad essere pertanto risarcito, nella sua componente oggettiva, di offesa per la lesione del diritto ad un procedimento giurisdizionale che si svolga nei tempi ragionevoli, prescritti dalla Costituzione e dalla CEDU, a causa della conseguente perdita dei vantaggi personali conseguibili da una sollecita risposta del servizio giustizia. (fonte CED – Corte di Cassazione)
Cassazione civile, sez. I, 06 May 2009, n. 10412.
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