Codici
CODICI
Civile-Giurisp.
Fallimentare-Giurisp.
Fallimentare-Ragionato
Sovraindebitamento-Giurisp.
Amm.Straord.-Giurisp.
NEWS
BLOG
OPINIONI
Direzione e redazione
ilcaso.redazione@gmail.com
Apri Menu
Home
Articoli
Convegni
Aste & Avvisi
LiquidaGest
Libri
Cerca
Chiudi Ricerca
Cerca tra gli Articoli
Cerca in
concordati
Persone e Misure di Protezione
-
Archivio
Tuesday 12 January 2016
Matrimonio di due stranieri: legge regolatrice del diritto della moglie al cognome maritale.
Diritti della Persona – Diritto al Nome – Conservazione del cognome del marito a seguito di Divorzio – Cittadini stranieri – Legge Applicabile (Conv. Monaco, 5 settembre 1980).
Nel caso di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto all’estero da due cittadini stranieri, il diritto della moglie di utilizzare l’esclusivo cognome del marito - acquisito, con il consenso di quest’ultimo, al momento dell’assunzione del vincolo - va delibato sulla base dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la l. n. 950 del 1984, per la quale i cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 13 November 2015, n. 23291.
Friday 28 April 2017
Amministrazione di sostegno, modificazione dei circondari e competenza territoriale.
Procedure di amministrazione di sostegno pendenti alla data del 13 settembre 2013 - Modificazione dei circondari ai sensi del d.lgs. n. 14 del 2014 - Incidenza ai fini della competenza territoriale - Esclusione.
La previsione contenuta nell'art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2014, integrativa delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 155 del 2012, trova applicazione con riferimento a tutti i procedimenti civili e penali pendenti alla data del 13 settembre 2013 ed anche alle cause di volontaria giurisdizione. Ne consegue che la modificazione dell'assetto territoriale dei diversi circondari non ha effetto sulla competenza territoriale relativa ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno aperti e per i quali, a tale data, non è ancora intervenuto il provvedimento di chiusura, che va determinata in base ai criteri di collegamento costituiti dalle circoscrizioni previgenti. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 12 November 2015, n. 23169.
Thursday 19 November 2015
Selezione degli embrioni e legge 40 del 2004.
Procreazione medicalmente assistita - Sperimentazione sugli embrioni umani - Divieto di ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni - Configurazione della violazione del divieto quale fattispecie di reato. Procreazione medicalmente assistita - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Divieto della crioconservazione e della soppressione di embrioni - Configurazione della violazione del divieto quale fattispecie di reato .
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sulla interruzione della gravidanza) e accertate da apposite strutture pubbliche. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 11 November 2015, n. 229.
Thursday 12 November 2015
Mutamento del sesso: non è necessario l’intervento chirurgico.
Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - Possibilità subordinata alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della persona istante - Conseguente necessità che quest'ultima si sottoponga previamente ai trattamenti medico-chirurgici necessari a modificare i propri caratteri sessuali primari.
La legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l’ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa in parola è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell’alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale. Interpretata alla luce dei diritti della persona - ai quali il legislatore italiano, con l’intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 05 November 2015, n. 221.
Thursday 15 October 2015
La Regione non può legiferare in materia di donazione degli organi e tessuti.
Sanità pubblica – Legge della Regione Calabria – Norme in tema di donazione degli organi e tessuti – Disciplina dei compiti degli ufficiali dell'Anagrafe ai fini dell'acquisizione delle dichiarazioni di volontà finalizzate alla donazione di organi dopo la morte e della relativa trasmissione al Sistema informativo trapianti – Incostituzionalità – Sussiste.
La Legge reg. Calabria n. 27 del 2014, prevedendo la competenza dell’ufficiale dell’anagrafe a ricevere e trasmettere le dichiarazioni di volontà in tema di donazione di organi e tessuti post mortem, riproduce nella sostanza una disciplina già prevista a livello statale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «anagrafi» (art. 117, secondo comma, lettera i, Cost.) e di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.). Ne consegue la incostituzionalità (La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 27 - Norme in tema di donazione degli organi e tessuti). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 09 October 2015, n. 195.
Monday 05 October 2015
Le azioni degli ascendenti restano al tribunale per i minorenni.
Ricorso degli ascendenti per far valere il loro diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni - Art. 317-bis c.c. Competenza del tribunale per i minorenni, anziché del tribunale ordinario - Eccesso di delega - Irragionevolezza sotto più profili.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dall’art. 96, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 77 e 111 della Costituzione. Il “cumulo processuale” si giustifica in relazione alla circostanza per cui le parti coinvolte in giudizio siano soggettivamente “le stesse” (vale a dire i genitori in fase di separazione o divorzio e i figli minori); e, inoltre, in relazione alla necessità che il giudice possa adottare, in costanza di una crisi coniugale aggravata da comportamenti genitoriali pregiudizievoli per i figli, le misure più opportune per la migliore tutela degli interessi di questi ultimi. Identico discorso vale, ovviamente, anche per la vis attrattiva disposta a favore del tribunale ordinario ove, sempre «tra le stesse parti», penda giudizio ai sensi dell’art. 316 cod. civ., per il caso di contrasto tra i genitori su questioni di particolare importanza in tema di responsabilità genitoriale sui figli minori. Si tratta, quindi, di una “concentrazione” processuale che presenta una ratio evidentemente non irragionevole e non certo riconducibile a mere esigenze di speditezza processuale. La quale ratio, tuttavia, non impone affatto di adottare una medesima soluzione regolativa per l’ipotesi, del tutto differente, del contenzioso introdotto da parte degli ascendenti che lamentino un pregiudizio per il loro diritto di mantenere con i nipoti minorenni «rapporti significativi», quando sia stato loro impedito di esercitarlo. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 24 September 2015, n. 194.
Wednesday 26 April 2017
Amministrazione di sostegno: ambito applicativo e distinzione con l'interdizione e l'inabilitazione.
Amministrazione di sostegno - Ambito applicativo - Distinzione con l'interdizione e l'inabilitazione - Individuazione - Valutazione del giudice del merito - Criteri - Fattispecie.
Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni previste dall'art. 418 c.c. per la nomina di un amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alle residue capacità e all'esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento dell'attività lavorativa (nella specie, si trattava di un'impiegata in ufficio con mansioni esecutive). Ne consegue che non si può impedire all'incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 11 September 2015, n. 17962.
Wednesday 09 December 2015
Protezione internazionale: onere della prova e ruolo del giudice.
Protezione Internazionale – Onere della prova – Ruolo del giudice .
Ai fini della domanda di protezione internazionale, il fatto da dimostrare va identificato nella grave violazione dei diritti umani cui il richiedente asilo sarebbe esposto rientrando in patria, di cui costituisce indizio, secondo l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 251 del 2007, la minaccia ricevuta in passato, che fa presumere la violazione futura in caso di rientro.
Ai fini della domanda di protezione internazionale, l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 richiede che il giudice non debba prendere in considerazione puramente e semplicemente la maggiore o minore specificità del racconto del richiedente asilo, ma gli impone anche di valutare se questi abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (lett. a), se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e se sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi (lett. b). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva respinto la domanda di protezione in virtù della semplice genericità della motivazione addotta dal richiedente). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 30 July 2015, n. 16201.
Friday 18 December 2015
Protezione sussidiaria: sui requisiti del danno grave.
Protezione Internazionale – Protezione sussidiaria – Danno grave .
In tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui il requisito della individualità della minaccia doveva essere ritenuto recessivo soltanto in presenza di una situazione generalizzata e conclamata di violenza indiscriminata e di conflitto armato). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 30 July 2015, n. 16202.
Monday 31 August 2015
Indennizzo in favore di emotrasfusi.
Indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 – Termine triennale di decadenza introdotto dalla legge n. 238 del 1997 – Decorrenza in ipotesi di epatite contratta in epoca precedente.
Il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla legge 25 luglio 1997, n. 238, trova applicazione anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, epoca di entrata in vigore della nuova disciplina, ma con decorrenza da questa stessa data. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 22 July 2015, n. 15352.
Thursday 30 July 2015
Si alla rettifica del sesso senza intervento chirurgico.
Rettifica del sesso – Necessità dell'intervento chirurgico – Esclusione.
Alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU degli artt. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, l’adeguamento dei caratteri sessuali non implica necessariamente l’intervento chirurgico demolitorio quando, all’esito di un’accurata indagine giudiziaria, venga accertata la serietà ed univocità del percorso scelto dall’individuo e la compiutezza dell’approdo finale. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 20 July 2015, n. 15138.
Friday 11 December 2015
Protezione sussidiaria: esclusi formalismi a carico del richiedente asilo.
Protezione Internazionale – Onere della prova – Ruolo del giudice .
In tema di protezione internazionale dello straniero, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. b) e c), del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, non è onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata, ma è onere del giudice, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in entrambe le tipologie tipizzate di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rientro al momento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria per non avere il richiedente specificamente dedotto l'esistenza del rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti, una volta rientrato in patria). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 16 July 2015, n. 14998.
Thursday 11 June 2015
PMA: possono accedere anche le coppie fertili ma con malattie genetiche trasmissibili.
Procreazione medicalmente Assistita (PMA) – Ricorso alle tecniche di PMA da parte di coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili – Esclusione – Illegittimità costituzionale – Sussiste .
Con palese antinomia normativa (sottolineata anche dalla Corte di Strasburgo nella richiamata sentenza Costa e Pavan contro Italia), il nostro ordinamento consente alle coppie fertili affette (anche come portatrici sane) da gravi patologie genetiche ereditarie, suscettibili (secondo le evidenze scientifiche) di trasmettere al nascituro rilevanti anomalie o malformazioni, di perseguire l’obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria di cui sono portatrici, attraverso la, innegabilmente più traumatica, modalità della interruzione volontaria (anche reiterata) di gravidanze naturali – quale consentita dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 − quando, dalle ormai normali indagini prenatali, siano, appunto «accertati processi patologici […] relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna». Vale a dire che il sistema normativo, cui danno luogo le disposizioni censurate, non consente (pur essendo scientificamente possibile) di far acquisire “prima” alla donna una informazione che le permetterebbe di evitare di assumere “dopo” una decisione ben più pregiudizievole per la sua salute. Dal che, quindi, la violazione anche dell’art. 32 Cost., in cui incorre la normativa in esame, per il mancato rispetto del diritto alla salute della donna. Senza peraltro che il vulnus, così arrecato a tale diritto, possa trovare un positivo contrappeso, in termini di bilanciamento, in una esigenza di tutela del nascituro, il quale sarebbe comunque esposto all’aborto (La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita -, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194, accertate da apposite strutture pubbliche). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 05 June 2015, n. 96.
Wednesday 29 April 2015
Rettifica del sesso della persona sposata: finché il legislatore non interviene, il matrimonio resta.
Rettifica del sesso da parte di persona coniugata – Conseguenze – Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 2014 – Effetti – Mantenimento in vita del matrimonio – Sussiste – Sino all’intervento del Legislatore.
La sentenza n. 170 del 2014 della Corte costituzionale – con la quale è stata dichiarato l’illegittimità delle norme in tema di rettifica del sesso nella parte in cui non prevedono la possibilità di mantenere in vita il rapporto di coppia con altra forma di convivenza giuridicamente riconosciuta, con modalità da statuire dal legislatore – non è di mero monito ma autoapplicativa, con la conseguenza che è costituzionalmente necessario conservare alla coppia il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al matrimonio fino a quando il legislatore non intervenga. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 21 April 2015, n. 8097.
Thursday 03 December 2015
Protezione sussidiaria: onere del giudice e onere del richiedente.
Protezione Internazionale – Onere della prova – Ruolo del giudice – Dovere di cooperazione del richiedente – Onere di informazione del giudice.
In tema di protezione internazionale sussidiaria, l'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente consistente nell'allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carco dell'autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d'origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l'approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 10 April 2015, n. 7333.
Wednesday 02 December 2015
Protezione internazionale: richiedenti presenti ai valichi di frontiera.
Protezione Internazionale – Richiedenti presenti ai valichi di frontiera.
Qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere - nella specie fondato non già sull'espressa previsione contenuta nell'art. 8 della Direttiva UE 26 giugno 2013, n. 32, non ancora recepita alla data del decreto di respingimento, quanto piuttosto sull'interpretazione conforme alle Direttive europee in corso di recepimento e costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della CEDU, come a loro volta interpretate dalla Corte sovranazionale - di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, garantendo altresì i servizi di interpretariato necessari per agevolare l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, dovendo, altresì, il giudice statuire sulla dedotta illegittimità del primo cagionata da siffatta omessa informazione. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 25 March 2015, n. 5926.
Tuesday 24 November 2015
Protezione internazionale: onere della prova sul richiedente lo status di apolide.
Protezione Internazionale – Richiedenti lo status di apolide – Onere della prova – Attenuato – Sussiste.
L'onere della prova gravante sul richiedente lo "status" di apolide deve ritenersi attenuato, poiché quest'ultimo, oltre a godere della titolarità dei diritti della persona la cui attribuzione è svincolata dal possesso della cittadinanza, beneficia, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, di un trattamento giuridico analogo a quello riconosciuto ai cittadini stranieri titolari di una misura di protezione internazionale; ne consegue che eventuali lacune o necessità di integrazioni istruttorie per la suddetta dimostrazione possono essere colmate mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi da parte del giudice, che può richiedere informazioni o documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale possa ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente medesimo. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha riformato la decisione impugnata, che aveva negato il riconoscimento dello "status" di apolide invocato dalla ricorrente, non avendo quest'ultima provato che i genitori fossero originari della Bosnia Erzegovina, né che lei non fosse cittadina degli Stati con i quali aveva un collegamento più stretto, ritenendo che la prima di tali circostanze non potesse formare oggetto del sindacato del giudice di secondo grado perché non contestata puntualmente dalla parte costituita in prime cure ed esclusa dall'oggetto dell'impugnazione, ed altresì omettendo di verificare se la legge bosniaca sulla cittadinanza, "ratione temporis" applicabile, contenesse regole sulla base delle quali poter attribuire la cittadinanza bosniaca alla cittadina straniera).
Cassazione civile, sez. VI, 03 March 2015, n. 4262.
Friday 27 November 2015
Protezione sussidiaria e status di rifugiato: in materia di pena di morte.
Protezione Internazionale – Rischio di essere sottoposto alla pena di morte .
In tema di protezione internazionale, il cittadino straniero che è imputato di un delitto comune (nella specie, omicidio durante una rissa), punito nel Paese di origine con la pena di morte, non ha diritto al riconoscimento dello "status" di rifugiato politico poiché gli atti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, non sono collegati a motivi di persecuzione inerenti alla razza, alla religione, alla nazionalità, al particolare gruppo sociale o all'opinione politica, ma unicamente alla protezione sussidiaria riconosciuta dall'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251 del 2007 qualora il giudice di merito - anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 - abbia fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un effettivo rischio di subire un grave danno.
Cassazione civile, sez. VI, 12 February 2015, n. 2830.
Prec
1...
6
7
8
9
Succ
NEWSLETTER
Iscrizione gratuita alla mailing list
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST DEL SITO
TRASMETTERE LA GIURISPRUDENZA
INVIA LA GIURISPRUDENZA
Sostieni IL CASO.it
DONA!