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Persone e Misure di Protezione
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Saturday 19 May 2018
Fine vita: violazione del diritto all’autodeterminazione, onere della prova e risarcimento del danno con liquidazione equitativa.
Diritto all’autodeterminazione personale – Diagnosi di patologia ad esito certamente infausto – Risarcimento danni – Sussistenza.
La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, coincide con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico della condizione patologica, l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno con liquidazione equitativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 23 March 2018, n. 7260.
Thursday 10 May 2018
Se la tortura in patria è riservata ai dissidenti politici, il delinquente comune non ha diritto allo status di rifugiato in Italia.
Cittadinanza – Riconoscimento dello status di rifugiato – Possibile incarcerazione del richiedente in patria – Assenza di rischi documentati per l’incolumità psicofisica del richiedente – Inesistenza dei presupposti per il riconoscimento – Affermazione – Stabile occupazione lavorativa in Italia – Irrilevanza.
L’acquisizione di una posizione lavorativa stabile nel nostro paese non può di per sé costituire il presupposto per la concessione di un permesso per motivi umanitari senza che siano esistenti parallelamente condizioni individuali di vulnerabilità nel paese di provenienza che ne giustifichino l’allontanamento e l’ingresso in Italia.
[Nella fattispecie, la Corte ha confermato il giudizio dei giudici d’appello riguardo ala irrilevanza del rischio dell’esposizione a tortura o a trattamenti inumani e degradanti nelle carceri senegalesi (segnalati esclusivamente in riferimento ad oppositori politici) per il ricorrente, il quale aveva dedotto di essere ricercato in patria perché ingiustamente denunciato per un ammanco di cassa.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 20 March 2018, n. 6874.
Thursday 18 January 2018
Patrocinio a spese dello Stato: volontaria giurisdizione e stranieri.
Patrocinio a spese dello Stato – Affari di volontaria giurisdizione – Anche ove trattasi di procedimenti in cui la difesa tecnica non è necessaria – Sussiste
Patrocinio a spese dello Stato – Competenza – Presidente del Tribunale – Decisione assunta da altro magistrato – Questione di competenza – Esclusione
Patrocinio a spese dello Stato – Straniero “regolarmente soggiornante sul territorio” – Interpretazione estensiva – Sussiste .
Come si ricava dagli artt. 74 e 75 del d.P.R. n. 115 del 2002, con cui vengono dettate le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, questo è assicurato, non solo "nel processo civile", ma anche "negli affari di volontaria giurisdizione", sempre che l'interessato "debba o possa essere assistito da un difensore". Il patrocinio a spese dello Stato, dunque, è applicabile in ogni giudizio civile, pure di volontaria giurisdizione, ed anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria. L'istituto, infatti, copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l'opera di un avvocato, sia quando la parte non abbiente potrebbe, teoricamente, attivare anche personalmente l'istanza giurisdizionale, ma domandi la nomina di un difensore al fine di essere consigliata nel miglior modo sull'esistenza e sulla consistenza dei propri diritti e ritenga di non essere in grado di potere operare da sé. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Non essendo configurabili, all'interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente e i giudici da lui delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell'ordinanza, adottata in sede di opposizione (ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011) al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il fatto che questa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale (Cass., Sez. II, 15 giugno 2012, n. 9879; Cass., Sez. I, 25 luglio 2013, n. 18080; Cass., Sez. II, 28 luglio 2015, n. 15940). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Tra le disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, il d.P.R. n. 115 del 2002 reca, all'art. 119, la previsione secondo cui «il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare o all'apolide». Poiché il patrocinio a spese dello Stato rappresenta una implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), il concetto di "straniero regolarmente soggiornante" deve essere interpretato in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 gennaio 2015, n. 59). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. II, 05 January 2018, n. 164.
Friday 19 January 2018
Erogazione di trattamento sanitario: anche la banca è tenuta all'oscuramento del riferimento legislativo rivelatore dello stato di salute.
Persona - Tutela dei dati - Erogazione di trattamento sanitario - Indicazione del provvedimento legislativo - Indicazione dello stato di salute - Oscuramento - Necessità.
I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati soltanto mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono non identificabile l'interessato; ne consegue che i soggetti pubblici o le persone giuridiche private, anche quando agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale, sono tenuti all'osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati in questione.
Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che il soggetto pubblico - Regione Campania - ed il soggetto persona giuridica privata - Banco di Napoli - siano tenuti, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali del ricorrente, nel procedimento di riconoscimento, erogazione e concreto accredito dell'indennità ex lege n. 210 del 1992, ad occultare, mediante tecniche di cifratura o criptatura, il riferimento alla legge sopra indicata, in quanto rivelatore dello stato di salute del beneficiario dell'indennità. Le modalità organizzative, rimesse ai titolari del trattamento dei dati, devono essere dirette ad escludere il collegamento tra il dato sensibile e il soggetto beneficiario dell'indennità ed a limitare alle operazioni indispensabili ed ai soli addetti a tali specifiche operazioni la conoscenza del dato, celandone ai restanti componenti delle due organizzazioni complesse la decifrabilità ed, infine, conservando le medesime cautele nella comunicazione dei dati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 27 December 2017, n. 30981.
Saturday 13 January 2018
Surrogazione di maternità: il disconoscimento presuppone sempre che sia valutato il superiore interesse del minore.
Minore nato da maternità surrogata – Azione ex art. 263 c.c. – Interesse superiore del bambino – Considerazione – Sussiste.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, sollevata dalla Corte d’appello di Milano, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. L’affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell’ordinamento sia interno, sia internazionale e questa Corte, sin da epoca risalente, ha contribuito a tale radicamento. Non si vede conseguentemente perché, davanti all’azione di cui all’art. 263 cod. civ., fatta salva quella proposta dallo stesso figlio, il giudice non debba valutare: se l’interesse a far valere la verità di chi la solleva prevalga su quello del minore; se tale azione sia davvero idonea a realizzarlo (come è nel caso dell’art. 264 cod. civ.); se l’interesse alla verità abbia anche natura pubblica (ad esempio perché relativa a pratiche vietate dalla legge, quale è la maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane) ed imponga di tutelare l’interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 18 December 2017, n. 272.
Tuesday 26 September 2017
Protezione internazionale: il rischio di persecuzione deve essere effettivo.
PVC – Onere di allegazione – Sussiste.
In tema di onere probatorio nelle controversie in materia di protezione internazionale, il giudice deve anche di valutare se il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti, se sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, e se egli risulti comunque attendibile. Al lume di questi principi, non può essere concessa la misura protettiva al richiedente che abbia allegato il timore di essere perseguitato da un idolo pagano. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 07 September 2017, n. 20920.
Thursday 28 September 2017
Sui presupposti per la protezione sussidiaria.
Protezione internazionale – Potere-dovere del giudice di indagine – Effetti
Protezione internazionale – Protezione Sussidiaria – Presupposti.
In tema di protezione internazionale, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Sez. 6-1, ord. n. 15782/2014), dovendosi tenere presente che in ordine alla valutazione dell’esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario vi è - fermo il potere-dovere d’indagine previsto dall’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall’art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 - una "forte attenuazione del regime ordinario dell’onere della prova" (Sez. 6-1, n. 16221/2012; Sez. U, n. 27310/2008), posto che il citato art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 non prende in considerazione puramente e semplicemente la maggiore o minore specificità del racconto del richiedente asilo, ma impone al giudice di effettuare valutazioni ulteriori, attinenti alle ragioni dell’eventuale genericità (Sez. 6-1, ord. n. 16201/2015), secondo uno schema di valutazione dei fatti, delle dichiarazioni e degli indizi indicati nei commi 3, 4 e 5 dell’art. 3 cit. di tipo probabilistico ed inferenziale che, come tale, è compito esclusivo del giudice di merito. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
L’ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell’art. 14, lett. c), e riguardante "la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale", non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia. In definitiva, al fine di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali. Le eventuali contraddizioni soggettive non escludono questo nesso causale più ampio, ferma la necessità un’indagine officiosa sull’effettivo contrasto alla violenza svolto dalle autorità statuali del paese di provenienza e sul pericolo per l’incolumità cui sia esposto il cittadino straniero in caso di rientro nel paese d’origine, pur se non ricollegabile in via diretta e causale alla condizione soggettiva narrata, ai sensi degli artt. 8 e 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007 (Sez. 6-1, ord. n. 15466/2014). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 21 July 2017, n. 18130.
Wednesday 05 July 2017
Volontaria giurisdizione: regolamento di competenza e perpetuatio iurisdictionis.
Procedimento per amministratore di sostegno – Regolamento di competenza – Perpetuatio Jurisdictionis.
L’ordinanza del GT che statuisce sulla competenza è impugnabile con regolamento di competenza ove il giudice abbia conclamato in termini di assoluta, oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità la propria determinazione a risolvere davanti a sé la suddetta questione;
Il principio della perpetuatio jurisdictionis ex art. 5 c.p.c. si applica nel procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina di un ADS, trattandosi di un procedimento contenzioso, mentre non si applica alla successiva fase di gestione dell’amministrazione, che la esclude. (Alberto Consani) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 20 June 2017, n. 15327.
Thursday 15 June 2017
Trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente.
Rapporto di lavoro – Lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente – Interpretazione – Disabilità non grave – Trasferimento del lavoratore – Divieto.
La disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica di quello, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 19 May 2017, n. 12729.
Wednesday 15 March 2017
Protezione internazionale e cittadino del Senegal.
Protezione internazionale – Richiedente del Senegal – Domanda fondata sulle condizioni del Paese – Fondatezza – Esclusione.
E’ corretta la decisione del giudice di merito che respinga la domanda di protezione di un richiedente del Senegal (nel caso di specie, regione di Casamance) evidenziando, in generale, con riguardo alla situazione sociale e politica del Paese di provenienza, la inattualità del pericolo di persecuzione; la insussistenza del rischio di subire danni gravi, ai fini della protezione sussidiaria; la mancanza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 03 March 2017, n. 5462.
Thursday 27 April 2017
Designazione o nomina dell'amministratore di sostegno e ricorso per cassazione.
Designazione o nomina dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare - Decreto della corte d'appello emesso in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno che sono emanati in applicazione dell'art. 384 c.c. (richiamato dal successivo art. 411, comma 1, c.c.) e restano logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l'amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 16 February 2017, n. 2985.
Tuesday 10 January 2017
Disabilità e limite invalicabile delle garanzie: servizio di trasporto scolastico e assistenza per lo studente.
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La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 16 December 2016, n. 275.
Friday 28 October 2016
Niente espulsione se vi è convivenza con cittadina italiana.
Contratto di convivenza - Espulsione - Misura alternativa alla detenzione.
La convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con "contratto di convivenza" disciplinato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 è ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 19 co. 2 lett. c) d. lgs. 286/1998 e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l'espulsione viene messa in esecuzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 18 October 2016, n. 44182.
Tuesday 29 November 2016
Sentenze di condanna CEDU e oneri statali, rivalsa su Regioni o altri enti pubblici.
Unione europea - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Sentenze di condanna rese dalla Corte EDU - Oneri finanziari a carico dello Stato - Previsto diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle Regioni o di altri enti pubblici responsabili delle violazioni .
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-bis, comma 5, della legge n. 11 del 2005. Secondo l’espresso dettato della disposizione in esame, l’esercizio del diritto statale di rivalsa presuppone che gli enti locali «si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali». Il fondamento della rivalsa statale nei confronti degli enti locali viene, quindi, esplicitamente individuato nella responsabilità per condotte, imputabili agli stessi enti, poste in essere in violazione della CEDU. L’esame del dato letterale porta, perciò, ad escludere, tra i possibili contenuti precettivi della disposizione, l’esistenza di un automatismo nella condanna dell’amministrazione locale in sede di rivalsa e, conseguentemente, di una deroga al principio dell’imputabilità. Il requisito dell’imputabilità risulta, invero, immanente al concetto stesso di responsabilità ed è coerente con la ratio dell’intera normativa sull’esercizio della rivalsa per violazioni del diritto europeo, con riferimento sia alle condanne della Corte di giustizia, sia a quelle della Corte EDU, in quanto volta alla prevenzione di tali violazioni attraverso la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo coinvolti nell’attuazione del diritto europeo. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 12 October 2016, n. 219.
Thursday 13 October 2016
Fecondazione eterologa anche per le donne legate da un rapporto di coppia.
Fecondazione eterologa anche per le donne legate da un rapporto di coppia – Esclusione del contrasto con ordine pubblico del riconoscimento e la trascrizione nel registro dello stato civile in Italia di un atto straniero nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa.
La procedura di maternità assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia, con donazione dell’ovocita da parte della prima e conduzione a termine della gravidanza da parte della seconda con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, integra un’ipotesi di genitorialità realizzata all’interno della coppia, assimilabile alla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto legato biologicamente ad entrambe le donne.
Il riconoscimento e la trascrizione nei registro dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa per aver la prima donato l’ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non contrasta con l’ordine pubblico dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla conservazione del suo status filiationis, validamente acquisito all’estero. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 30 September 2016, n. 19599.
Tuesday 08 November 2016
Eliminazione delle barriere architettoniche anche con riferimento al 'Bancomat'.
Eliminazione barriere architettoniche – Accessibilità in favore di persone con disabilità – Riguardo a un dispositivo “bancomat” – Sussiste.
In materia di eliminazione di barriere architettoniche, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 24, e della legge 9 gennaio 1989 n. 13, oltre che delle leggi della Regione Toscana 3 gennaio 2005 n. 1, art. 37 lett. g) e 9 settembre 1991, n. 47 (applicabili ratione temporis), qualora si verta in una situazione di fatto in cui le norme di queste leggi prevedano come obbligatoria l’accessibilità in favore delle persone con disabilità, questa dovrà comunque essere assicurata, anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche che luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o di parti di questo debbano avere per consentire l’accesso. Ne consegue che costituisce barriera architettonica, che va eliminata, l’ostacolo alla comoda ed autonoma utilizzazione, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria, di un dispositivo "bancomat" installato da un istituto di credito nell’edificio privato, ma aperto al pubblico, in cui ha sede una propria agenzia, senza che rilevi che il regolamento di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, di esecuzione delle leggi statali e regionali predette, non contenga norme di dettaglio che prevedano specificamente la predisposizione da parte della banca dell’apparecchio, in modo tale da permettere al disabile di espletare il servizio corrispondente. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 23 September 2016, n. 18762.
Wednesday 14 September 2016
Protezione internazionale e omosessualità.
Protezione internazionale – Omosessualità – Racconto del richiedente contraddistinto da meri stereotipi – Sufficienza – Esclusione.
Per ottenere il beneficio della protezione internazionale a causa della propria condizione omosessuale, il richiedente non può limitarsi ad esibire un racconto contraddistinto da genericità e stereotipia dovendo offrire allegazioni specifiche, concrete e chiare anche per consentire al giudice di attivare i propri poteri officiosi. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 04 August 2016, n. 16361.
Friday 09 September 2016
Protezione internazionale e Kenya.
Protezione internazionale – Richiedente proveniente dal Kenya.
E’ corretta la decisione del giudice di merito che, in materia di protezione internazionale, negando la sussistenza del presupposto del pericolo di "danno grave" ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007, cit., escluda che le criticità, pur registrate, della situazione del Kenya raggiungano tuttavia un livello di intensità tale da configurare un rischio siffatto, come del resto è confermato dalla descrizione degli eventi che hanno interessato quel paese, caratterizzata da episodi di terrorismo, non già da un vero e proprio conflitto armato. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 03 August 2016, n. 16234.
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