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Persone e Misure di Protezione
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Saturday 30 November 2019
Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale in favore delle associazioni di volontariato o di altri organismi non aventi scopo di lucro.
Pedaggio autostradale - Esenzione dal pagamento per le associazioni di volontariato - Trasporto di persone malate in situazione di urgenza - Necessità - Esclusione - Fondamento.
L'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, prevista dall'art. 373, comma 2, lett. c, del d.P.R. n. 495 del 1992 in favore delle associazioni di volontariato o di altri organismi similari non aventi scopo di lucro, spetta ai veicoli che siano effettivamente impegnati nello svolgimento di attività di soccorso (inteso come trasporto di persone malate bisognose di assistenza), indipendentemente dalla ricorrenza di una situazione di urgenza o emergenza, non essendo previsto dalla legge tale ulteriore requisito. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 31 October 2019, n. 28019.
Thursday 17 October 2019
Protezione internazionale: la protezione sussidiaria non presuppone di necessità la sussistenza di un procedimento penale.
Protezione internazionale – Protezione sussidiaria – Trattamento inumano o degradante – Art. 13 lett. b. d.lgs. 251/207 – Natura di clausola generale.
Data la natura di clausola generale della disposizione di cui all’art. 14 lett. b. d.lgs. n. 251/2007, il riconoscimento della protezione sussidiaria, che vi è connesso, non presuppone di necessità la sussistenza di un procedimento penale nei confronti del richiedente, ben potendo dei fatti di tortura e/o comportamenti inumai o degradanti venire in essere anche fuori dalla cerchia di sanzioni stabilite da leggi penali o da altre autorità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 20 September 2019, n. 23461.
Saturday 02 November 2019
Protezione internazionale: seri motivi umanitari e nozione di vulnerabilità.
Protezione internazionale – Protezione umanitaria – Art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 – Vulnerabilità – Clausola generale – Paese di transito – possibile rilevanza.
La nozione di vulnerabilità, rilevante ai fini della clausola generale dei « seri motivi umanitari », è specifica alla persona del richiedente e funzionale alla sua accoglienza nel paese di destino. Per il riscontro della sua sussistenza ben possono assumere valore le violenze subite in un Paese di transito (nella specie, la Libia), come pure le condizioni di precarietà e disagio del viaggio compiuto per raggiungere il territorio italiano. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 17 September 2019, n. 23104.
Wednesday 03 July 2019
Amministrazione di sostegno e DAT.
Amministrazione di sostegno – DAT – Chiarimenti.
L’esegesi dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, tenuto conto dei principi che conformano l’amministrazione di sostegno, porta a negare che il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario rechi con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita. Le norme censurate si limitano a disciplinare il caso in cui l’amministratore di sostegno abbia ricevuto anche tale potere: spetta al giudice tutelare, tuttavia, attribuirglielo in occasione della nomina – laddove in concreto già ne ricorra l’esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da rendere necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale – o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 13 June 2019, n. 144.
Saturday 01 June 2019
Il giudice di fronte alla 'PAS'.
Alienazione genitoriale – Diagnosi di PAS – Devianza rispetto alla scienza medica ufficiale – Dovere del giudice
Audizione del minore – Adempimento necessario – Sussiste.
A prescindere dalle obiezioni sollevate dalle parti, qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale come avviene nell’ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della PAS, non essendovi certezze nell’ambito scientifico al riguardo il Giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass. n. 11440/1997) oppure avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento (Cass. 1652/2012; Cass. 17324/2005). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
L’audizione del minore sia un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che lo riguardano e in particolare in quelle relative all’affidamento ai genitori, salvo che tale adempimento possa essere in contrasto con gli interessi del minore stesso, con la conseguenza che il mancato ascolto non sorretto da una espressa motivazione sulla contrarietà all’interesse del minore, sulla sua superfluità o sulla assenza di discernimento del soggetto interessato è fonte di nullità della sentenza, in quanto si traduce in una violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 16 May 2019, n. 13274.
Tuesday 02 July 2019
Limiti alla retroattività della l. 22 dicembre 2017 n. 219 in tema di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
Consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – Retroattività – Esclusione – Disciplina transitoria – Direttive di trattamento terapeutico anteriori all’entrata in vigore della legge – Applicabilità – Condizioni.
La l. 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, è priva di efficacia retroattiva e non si applica dunque alle manifestazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse in data anteriore all'entrata in vigore della legge (31 gennaio 2018), fatta salva l'ipotesi, prevista dall'art. 6 della legge, in cui la volontà del disponente sia stata manifestata in documenti depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della stessa data; ne consegue che la legge nuova è inapplicabile alle direttive anticipate di trattamento terapeutico che siano state, come nella specie, formulate in sede di designazione anticipata dell'amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 408, comma 1, c.c. prima dell'entrata in vigore della legge e che siano contenute in una scrittura privata personalmente conservata dall'interessato. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 15 May 2019, n. 12998.
Wednesday 03 July 2019
Designazione anticipata dell'amministratore di sostegno e decisioni terapeutiche future.
Nomina dell'amministratore di sostegno – Designazione anticipata da parte dell’interessato ex art. 408 c.c. – Finalità – Conseguenze – Direttive sulle decisioni terapeutiche future – Ammissibilità – Fondamento – Fattispecie.
La designazione anticipata dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in vista della propria eventuale futura incapacità, prevista dall'art. 408, comma 1, c.c., non ha esclusivamente la funzione di scegliere il soggetto che, ove si presenti la necessità, il giudice tutelare deve nominare, ma ha altresì la finalità di consentire al designante, che si trovi ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive, di impartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere in futuro all'amministratore designato; tali direttive possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure, in quanto il diritto fondamentale della persona all'autodeterminazione, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, sancito dall'art. 32 Cost., dagli art. 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali, include il diritto di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, senza che tale rifiuto, ove informato, autentico e attuale, incontri un limite di ordine pubblico in un inesistente dovere di curarsi. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno che l'interessato, aderente alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova, aveva preventivamente designato, anche allo scopo di far valere la sua irrevocabile volontà di non essere sottoposto, neanche in ipotesi di morte certa ed imminente, a trasfusioni a base di emoderivati). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 15 May 2019, n. 12998.
Tuesday 23 July 2019
L’amministratore di sostegno può essere nominato per rifiutare le cure.
Amministrazione di sostegno – Designazione in previsione della futura incapacità – Art. 408 c.c. – Designazione dell’amministratore per rifiutare le cure – Ammissibilità – Sussiste.
Sulla base del paradigma normativo fissato nell'art. 408 c.c., comma 1, che prevede che "l'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità" è possibile anche esprimere un dissenso al futuro trattamento medico (es. rifiuto trasfusioni). La designazione anticipata ha anche la finalità di poter impartire delle direttive, quando si è nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive, sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere all'amministratore di sostegno designato, qualora si prospetti tale nuova condizione del designante. Invero, l'art. 408 c.c. - il quale ammette la designazione preventiva dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata - è espressione del principio di autodeterminazione della persona, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, ed attribuisce quindi rilievo al rapporto di fiducia interno fra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimerne le intenzioni in modo vincolato, anche per quel che concerne il consenso alle cure sanitarie. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 15 May 2019, n. 12998.
Tuesday 14 May 2019
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di donare, se non esclusa dal giudice tutelare.
Donazione – Amministrazione di sostegno – Beneficiario – Applicabilità del divieto ex art. 774 c.c. – Esclusione.
Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite l’estensione, con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., del divieto previsto per l’interdetto e l’inabilitato dall’art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ. In particolare, alla luce degli artt. 2 e 3 della Costituzione, deve escludersi che la persona beneficiaria di amministrazione di sostegno possa essere privata della capacità di donare fuori dai casi espressamente stabiliti dal giudice tutelare ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ, restando tale capacità integra in mancanza di diversa espressa indicazione. Si tratta di un approdo, tra l’altro, che la stessa giurisprudenza di legittimità ha esplicitamente raggiunto, pronunciandosi per la prima volta sul tema dei rapporti tra contratto di donazione e amministrazione di sostegno (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460) ed affermando che il giudice tutelare potrebbe d’ufficio escludere la capacità di donare solo «in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni». (Dalla motivazione. L’art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ. stabilisce che «[n]on possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni». Tale divieto di donare è sempre stato inteso come rivolto in modo esclusivo agli interdetti, agli inabilitati e ai minori di età. Inoltre, il codice civile consente al donante, ai suoi eredi o aventi causa di proporre l’azione di annullamento qualora la donazione sia disposta «da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta» (art. 775, primo comma, cod. civ.). Quando il legislatore, con la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto, nel corpo del codice civile, accanto ai tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’innovativo istituto della amministrazione di sostegno, a vantaggio della «persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi» (art. 404 cod. civ.), sono sorte alcune difficoltà di coordinamento con la preesistente disciplina codicistica. La disciplina dell’amministrazione di sostegno, in particolare, non contiene alcuna espressa previsione di raccordo con le disposizioni in materia di atti personalissimi quali la donazione, il testamento e il matrimonio, atti dei quali invece le norme dello stesso codice civile relative a minori, interdetti e inabilitati si occupano con previsioni variamente limitative. Il silenzio del legislatore non ha impedito che in sede giurisprudenziale si chiarissero i rapporti intercorrenti tra l’amministrazione di sostegno e i coesistenti istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. In particolare, le differenze tra le originarie previsioni codicistiche e la nuova misura si sono rivelate subito talmente profonde da impedire l’estensione analogica all’amministrazione di sostegno delle disposizioni codicistiche riguardanti l’interdizione e l’inabilitazione. Per quanto qui interessa, va ricordato che il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, diversamente dal provvedimento di interdizione e di inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona: al contrario, l’amministrazione di sostegno si presenta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 27 settembre 2017, n. 22602). La normativa che la regola consente al giudice di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, in modo tale da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 10 May 2019, n. 114.
Tuesday 21 May 2019
Maternità surrogata: divieto di riconoscimento di provvedimento straniero di filiazione.
Filiazione - Maternità surrogata - Divieto della surrogazione di maternità ex L. 40/2004 - Principio di ordine pubblico - Tutela di valori fondamentali - Dignità umana della gestante e adozione.
Il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall'art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma primo, lett. d), della legge n.184 del 1983. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 08 May 2019, n. 12193.
Thursday 23 May 2019
Non riconoscibile la filiazione che origina da pratiche di maternità surrogata.
Provvedimento straniero che accerti il rapporto di filiazione tra il minore e il genitore d’intenzione – Ricorso alla maternità surrogata – Riconoscimento – Esclusione.
Il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall'art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 08 May 2019, n. 12193.
Saturday 29 June 2019
Accertamento dello stato di adottabilità e assistenza legale del minore.
Giudizio di adottabilità - Qualità di parte necessaria del minore - Mancata costituzione in giudizio - Nomina di un difensore d’ufficio - Necessità - Difetto - Conseguenza - Nullità degli atti del giudizio - Rinvio della causa al primo grado - Esclusione - Fondamento.
Il procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dalla sua apertura, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, comma 2, della legge n. 184 del 1983, con l'assistenza legale del minore, il quale ne è parte, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante legale ovvero, se sussista conflitto di interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico; ne consegue, in caso di omessa nomina cui non segua la designazione di un difensore d'ufficio, la nullità del procedimento "de quo", non avendo potuto il minore esercitare il suo diritto al contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito. Ricorrendo tali circostanze, deve essere peraltro escluso il rinvio del giudizio in primo grado, giacché tale rimessione, comunque contraria alle esigenze di speditezza del procedimento diretto all'accertamento dello stato di adottabilità, risulta preclusa dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli art. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello deve pertanto procedere, a norma dell'art. 354, comma 4, c.p.c., alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultano viziati a causa del loro compimento in assenza della costituzione, a mezzo difensore, del rappresentante legale o del curatore speciale del minore. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 07 May 2019, n. 12020.
Tuesday 07 May 2019
Protezione internazionale: ruolo attivo del Giudice nell’istruttoria, accertamento dei fenomeni che giustificano la protezione internazionale, indicazione delle informazioni e delle relative fonti.
Protezione internazionale - Ruolo attivo del giudice nell'istruzione della domanda - Possibilità di assumere informazioni e acquisire tutta la documentazione necessaria - Potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell'istante si verifichino fenomeni tali da giustificare la protezione internazionale - Indicazione nella motivazione delle informazioni e delle relative fonti.
Come ebbe a rilevare, in particolare, già la sentenza delle Sezioni Unite 17 novembre 2008, n. 27310 (con diretto riferimento alla Direttiva 2004/83/CE), in materia di protezione internazionale, il giudice deve «svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni e da impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni e acquisire tutta la documentazione necessaria»: in proposito deve dunque «ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ... e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi».
Il dovere di attivazione del giudice ha come presupposto che «il richiedente abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi della sua personale esposizione al rischio»; all'assolvimento di tale onere della parte è in via diretta conseguente «il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell'istante si verifichino fenomeni» tali da giustificare l'applicazione della protezione internazionale (Cass., 31 gennaio 2019, n. 3016).
Come ha rilevato, per altro verso, la pronuncia di Cass. 28 giugno 2018, n. 17069, «il giudice del merito ha la possibilità e dunque il dovere ... di accertare d'ufficio, mediante le informazioni attingibili presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo o da altre fonti, se e in quali limiti», nei luoghi indicati dal ricorrente, «si registrino fenomeni di violenza indiscriminata» o altri comunque destinata a comportare la normativa di applicazione della protezione internazionale; è dunque anche da escludere, tra l'altro, l'eventuale rilevanza di precondizioni ulteriori per l'attivazione del detto dovere di cooperazione istruttoria (quale quella rappresentata dalla ritenuta credibilità del racconto fatto dal ricorrente). Del resto, la figura della cooperazione istruttoria del giudice non risponde a ipotetici intendimenti di ordine premiale, bensì deriva dalla peculiare situazione oggettiva che sta alla base, e giustifica, l'applicazione della normativa della protezione internazionale.
Alla rilevazione della positiva sussistenza del dovere di approfondimento istruttorio segue che non può ritenersi corretta e adeguata la decisione del giudice del merito che, nel respingere la richiesta di protezione, si limiti a fornire indicazioni generiche e approssimative sulla situazione del Paese interessato dalla domanda del richiedente; ché ciò equivale, come appare evidente, a negare la stessa sussistenza di un dovere di questo tipo (cfr. Cass., 28 giugno 2018, n. 17075).
L'assolvimento del quale comporta, invece, l'assunzione - e quindi pure la relativa indicazione nell'ambito del tessuto motivazionale - di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione (tra le altre, cfr. in particolare Cass., 12 dicembre 2108, n. 28990; nonché la già richiamata Cass., n. 17069/2018, ove pure ulteriori riferimenti).
Dal che deriva pure, inter alia, la necessità di riportare, nel contesto della motivazione svolta, le fonti di informazione utilizzate, come quelle che per l'appunto stanno a fondamento e giustificazione del convincimento che nel concreto viene espresso dal giudice.
Non potendosi comunque ritenere fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei a quelli della Comunità europea, la mancata indicazione delle fonti specificamente utilizzate dal giudice per fondare la decisione assunta implica, in buona sostanza, che quest'ultima esprima una valutazione meramente soggettiva; e comporta, in via correlata, che la stessa risulta connotata da difetto di motivazione o, comunque, da una motivazione meramente apparente.
[Nel caso di specie, la sentenza della Corte territoriale si è limitata all'affermazione per cui «non può ritenersi dimostrato che il grado di violenza del conflitto armato in corso nella regione di provenienza del richiedente (Benin City) abbia assunto le caratteristiche» occorrenti per l'applicazione della protezione internazionale. La sentenza, inoltre, non indica a base di riferimento di tale affermazione alcuna fonte.
Sì che il «deficit istruttorio» risulta, nella specie, del tutto palese. In effetti, vengono qui a sommarsi genericità dei contenuti manifestati e mancanza di oggettiva controllabilità delle fonti da cui questi ultimi sarebbero tratti. Con la conseguenza che la sentenza, oltre a essere affetta da una motivazione solo apparente, viene pure a violare il disposto dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 19 April 2019, n. 11101.
Wednesday 08 May 2019
Protezione internazionale: dovere di cooperazione del giudice, ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi e attendibilità della documentazione prodotta dall’istante.
Protezione internazionale – Dovere di cooperazione del giudice e ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi – Fattispecie nella quale è stata ritenuta non attendibile la documentazione prodotta dall’istante.
In relazione all'istanza, che - motivata e per quanto possibile documentata - lo straniero ha l'onere di proporre ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi.
In relazione alla documentazione che in concreto sia stata prodotta dal ricorrente, più in particolare, in caso di dubbi o contestazione il giudice del merito ha il dovere di compiere un'attività istruttoria ufficiosa - se del caso utilizzando canali diplomatici e rogatoriali, amministrativi a altro - senza potersene lamentare una presunta insufficienza (così, in particolare, Cass., 13 dicembre 2016, n. 25534).
[Nel caso di specie, il giudice del merito, non ha posto in essere, neanche solo accennato, una qualunque attività istruttoria in relazione alla documentazione prodotta dal ricorrente assegnando alla stessa il valore costitutivo della non genuinità; non ha, tra l’altro, proprio preso in considerazione le specificità dell'alfabeto pashtu, né la possibilità che i fonemi propri di tale lingua possano venire trascritti secondo più e diversi grafemi (ovvero tra loro alternativi). Secondo quanto nel concreto accade, del resto, tale area tribale venendo identificata sia corna Bajaur, che come Bajur, che come pure Bajour. E nemmeno ha considerato che anche i comuni passaporti italiani contengono frasi e formule in lingue diverse dalla nostra, come pure scritte in alfabeto cirillico.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 19 April 2019, n. 11097.
Friday 17 May 2019
Stranieri e protezione internazionale: modalità di adempimento al dovere di cooperazione istruttoria circa la situazione del Paese di origine.
Stranieri - Protezione sussidiaria - Accertamento delle condizioni di legge - Dovere di cooperazione istruttoria circa la situazione del Paese di origine - Utilizzo dei rapporti conoscitivi elaborati dal Ministero - Natura di fonti qualificate.
In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il dovere di cooperazione istruttoria officiosa sulla situazione del Paese di origine del richiedente che incombe sulle autorità decidenti - ai sensi degli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 25 del 2008 - è correttamente adempiuto acquisendo le necessarie informazioni anche dai rapporti conoscitivi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, trattandosi di fonti qualificate equiparate a quelle di altri organismi riconosciuti di comprovata affidabilità e perché provenienti da un dicastero istituzionalmente dotato di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 19 April 2019, n. 11103.
Friday 03 May 2019
Vanno sempre garantiti i finanziamenti per l’assistenza agli alunni con disabilità.
Finanziamenti pubblici – Fondo regionale per l’assistenza agli alunni con disabilità – Natura fondamentale del diritto all’istruzione delle persone con disabilità e l’effettiva fruibilità di questo diritto.
Il finanziamento pluriennale del fondo regionale per l’assistenza agli alunni con disabilità deve essere sempre garantito dallo Stato perché strumentale all’erogazione di servizi che attengono al nucleo essenziale dei loro diritti. Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 83 depositata oggi (relatrice Marta Cartabia) in cui sono stati ribaditi due principi cruciali: la natura fondamentale del diritto all’istruzione delle persone con disabilità e l’effettiva fruibilità di questo diritto. In virtù di questi principi, l’erogazione dei servizi a loro destinati deve essere sempre assicurata e finanziata e non può dipendere da scelte discrezionali del legislatore. Per questa ragione, la Corte ha chiarito che è doveroso assicurare a questo tipo di stanziamento un orizzonte temporale pluriennale, come peraltro ha fatto l’articolo 1, comma 561, della legge di Bilancio per il 2019, per consentire alle Regioni una stabile programmazione dei relativi servizi in coerenza con la rilevanza dei valori costituzionali in gioco. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha dichiarato infondata la questione sollevata dalla Regione Veneto con riferimento all’articolo 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che prevedeva lo stanziamento per un solo anno, in considerazione della complessa fase di passaggio dalle Province alle Regioni delle funzioni relative agli alunni con disabilità e, comunque, a fronte della garanzia di una copertura finanziaria certa e quantificata per l’anno di riferimento.
La corte Costituzionale
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promossa, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017 promosse, in riferimento agli artt. 38, terzo e quarto comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, quarto comma, Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 679, 682 e 683, della legge n. 205 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 81, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 primo comma, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 11 April 2019, n. 83.
Friday 03 May 2019
La garanzia del diritto fondamentale alla salute impedisce l'espulsione temporanea dello straniero.
Stranieri - Divieto di espulsione per motivi di salute - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
La garanzia del diritto fondamentale alla salute impedisce l'espulsione temporanea dello straniero ove questi, dall'immediata esecuzione del provvedimento, sia esposto ad un irreparabile pregiudizio, dovendo, tale garanzia, comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita. (Nel caso di specie la S.C. ha escluso che fossero da considerare "quoad vitam" le prestazioni sanitarie di chirurgia plastica conseguenti a ferite riportate dallo straniero, insieme a fratture nasali, esitate da un'aggressione da lui subita e, peraltro, dallo stesso, neanche fatte valere, ai fini di un'eventuale richiesta di permesso di soggiorno per motivi di salute, secondo la normativa vigente "ratione temporis", antecedente alla l. n. 132 del 2018). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 26 March 2019, n. 8371.
Saturday 04 May 2019
Revoca della protezione internazionale e poteri del giudice.
Stranieri - Temporanea restrizione dello straniero - Convalida - Poteri del giudice - Ambito - Verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del provvedimento di revoca della protezione internazionale - Sussistenza - Fondamento.
Anche nel caso di revoca della protezione internazionale (nella specie, sussidiaria) il sindacato giurisdizionale sul provvedimento in questione non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, comma 4 bis, e 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità della revoca del titolo di protezione, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale dello straniero attraverso il trattenimento finalizzato all'espulsione. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 20 March 2019, n. 7841.
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