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Tuesday 24 April 2018
Illecito amministrativo della società e legittimazione processuale della curatela fallimentare.
Fallimento - Legittimazione processuale della curatela fallimentare - Sanzioni amministrative - Sussistenza.
Se per un verso non può affermarsi che, dopo l'apertura del fallimento, il legale rappresentante del fallimento sia sempre il curatore, atteso che, sia pure in limitati casi, coesiste con quella del curatore la legale rappresentanza del soggetto originariamente investito dei relativi poteri (ad es. per presentare istanza di concordato fallimentare o per impugnare le cartelle esattoriali che il curatore non abbia impugnato o per liquidare beni che il curatore abbia abbandonato etc.), con riferimento all'illecito amministrativo della società deve nondimeno riconoscersi la legittimazione processuale della curatela fallimentare, potendo configurarsi, in conseguenza dell'applicazione della relativa sanzione, il sorgere di un credito privilegiato dell'Erario nei confronti del fallimento, rispetto al quale deve configurarsi la legittimazione in capo all'organo istituzionalmente preposto alla ricostruzione e alla tutela del patrimonio fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 09 April 2018, n. 15788.
Wednesday 25 July 2018
Revocatoria fallimentare per far valere la sproporzione tra le reciproche prestazioni rinunciate nell'ambito di una transazione.
Revocatoria fallimentare – Transazione – Sproporzione delle prestazioni ex art. 67, comma 1, n. 1, l. fall. – Onere della prova – Grava sul curatore – Valore della rinuncia allegata dalla controparte – Natura – Eccezione in senso stretto – Non sussiste – Mera difesa.
In tema di revocatoria fallimentare, promossa per far valere l'affermata sproporzione tra le reciproche prestazioni rinunciate nell'ambito di una transazione intercorsa tra le parti, l'onere della prova incombe sulla parte che ha proposto l'azione revocatoria, ed ha per oggetto anche il valore della rinuncia operata da controparte, senza che possa distinguersi tra elementi dedotti dalla parte attrice ed elementi dedotti dalla convenuta, le cui allegazioni sul punto non possono considerarsi oggetto di un'eccezione in senso stretto, avendo invece natura di mere contestazioni o difese. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 09 April 2018, n. 8635.
Thursday 26 April 2018
Liquidazione del patrimonio ex art.14 ter L.n.3/2012 – Ammissibilità del ricorso congiunto dei coniugi.
Liquidazione del patrimonio ex art.14 ter L.n.3/2012 – Ricorso proposto in via congiunta dai coniugi – Indebitamento comune e regime di comunione legale – Ammissibilità
Liquidazione del patrimonio ex art.14 ter L.n.3/2012 – Il concetto di “debitore” può comprendere i componenti della “famiglia”
Ricorso congiunto dei componenti della famiglia alle procedure di cui alla L.n.3/2012 e esdebitazione – Giudizio di meritevolezza – Disequilibrio finanziario incolpevole
Cessione volontaria del quinto e procedure di sovraindebitamento – Gli atti di disposizione di crediti futuri non trascritti prevalgono se forniti di data certa e nei limiti del triennio.
E’ ammissibile che i coniugi affrontino con un’unica procedura di liquidazione lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune quando gran parte dell’indebitamento è comune e deriva da mutuo fondiario a garanzia del quale sono stati offerti beni di cui sono contitolari i due mutuatari, peraltro in regime di comunione legale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il concetto di “debitore” di cui all’art.6 L.n.3/2012 può essere interpretato estensivamente financo a comprendere i componenti della “famiglia” che versi nella situazione rappresentata dalla norma, e questo per rispondere a ragioni di economia processuale, per agevolare i debitori e per una miglior tutela dei creditori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Ai fini dell’esdebitazione dei componenti della famiglia che accedono congiuntamente alle procedure di sovraindebitamento il giudizio di meritevolezza può essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso dell’esposizione debitoria connessa all’imprevisto “familiare” (ad esempio la malattia sopraggiunta dell’uno, la perdita di lavoo dell’altro). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Con riguardo ai contratti di cessione del quinto dello stipendio e del TFR, il decreto di apertura della liquidazione “deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento”, con possibilità di applicazione analogica dell’art.2918 c.c. e prevalenza degli atti di disposizione di crediti futuri non trascritti sulla base della sola data certa nei limiti del triennio, così contemperandosi il favor per il ricorso alle procedure di sovraindebitamento e la necessità di non rendere per la generalità dei consumatori più difficoltoso l’accesso ai finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova, 08 April 2018.
Tuesday 15 May 2018
Omessa impugnazione da parte del curatore per mancanza di utilità per la massa dei creditori e legittimazione ad agire del fallito.
Avviso di accertamento relativo a crediti fiscali anteriori al fallimento - Omessa impugnazione da parte del curatore per mancanza di utilità per la massa dei creditori - Legittimazione ad agire del fallito - Esclusione.
E' inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire ex art. 43, comma 1, l.fall., il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione del suo fallimento, ove il curatore abbia omesso di promuovere detto ricorso non per inerzia, ma in seguito ad una esplicita presa di posizione negativa circa la sua utilità per la massa dei creditori. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 03 April 2018, n. 8132.
Thursday 31 May 2018
Il Tribunale può omologare il piano del consumatore anche se ultraquinquennale.
Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Durata superiore a cinque anni – Omologabilità – Sussiste.
Seppure la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non possa, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall’omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria (la cui disciplina è estendibile in via analogica alla materia del sovra indebitamento) e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l’istituto, resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l’accoglibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa salva suicidi, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie. [Nella fattispecie, nulla avendo osservato i creditori sulla durata del piano proposto, e ritenendo gli stessi adeguatamente tutelati dall’art.14 bis della L.3/2012, il Tribunale ha omologato il piano, di durata fissata in otto anni e mezzo.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Reggio Calabria, 27 March 2018.
Tuesday 10 April 2018
Conseguenze del licenziamento illegittimo intimato dal curatore.
Fallimento - Licenziamento intimato dal curatore - Illegittimità - Conseguenze - Retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione.
Volta che la scelta di sciogliersi dal rapporto di lavoro pendente è stata effettuata dal curatore del fallimento con modalità giudicate errate con sentenza passata in cosa giudicata, la curatela è soggetta al principio, valido per ogni datore di lavoro, secondo cui nell'ipotesi di licenziamento illegittimo il legislatore ha inteso attribuire diritti retributivi al lavoratore malgrado la non avvenuta prestazione lavorativa, prevedendo analiticamente il risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione (secondo la formulazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, vigente all'epoca dei fatti), e ciò in ragione del fatto che nel caso di licenziamento illegittimo l'equiparazione della mera utilizzabilità delle energie lavorative del prestatore alla loro effettiva utilizzazione consegue, oltre che alla ricostituzione del rapporto e al ripristino della lex contractus, all'accertamento giudiziale dell'illegittimità del comportamento datoriale, e cioè dell'imputabilità al datore di lavoro della mancata prestazione lavorativa (tra molte, cfr. Cass. SS.UU. n. 2334 del 1991 e n. 508 del 1999; Cass. n. 13953 del 2000; Cass. n. 6155 del 2004). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 23 March 2018, n. 7308.
Tuesday 17 April 2018
Quando il curatore del fallimento sociale e dei soci illimitatamente responsabile è il medesimo va effettuata un’unica liquidazione del compenso.
Fallimento - Organi preposti al Fallimento - Curatore - Diritto al compenso - Istanze di liquidazione distinte per il fallimento della società di persone e dei soci illimitatamente responsabili - Esclusione - Unicità dell’istanza di liquidazione - Sussistenza.
In fattispecie di fallimento della società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, riguardo la liquidazione del compenso finale all’unico curatore nominato, va ritenuto che debba effettuarsi un’unica liquidazione calcolata sull'attivo complessivamente realizzato e sul passivo complessivamente accertato nelle tre distinte masse (nella specie, s.n.c. e due soci), trattandosi di procedimenti che sono riuniti in un simultaneus processus per esigenze di opportunità processuale, dettate dalle reciproche influenze, che si riallaccia al nesso genetico di dipendenza del fallimento del socio da quello della società, e spiega la unicità degli organi e la unicità della domanda di insinuazione del creditore sociale (in tal senso v. Trib. Trapani, 2 aprile 2003); considerato, peraltro, che anche a prescindere dalla discussa questione dei rapporti tra il fallimento della società e i fallimenti dei soci illimitatamente responsabili (fronteggiandosi la tesi dell'unicità del fallimento con quella che tende a porre in luce l'autonomia dei vari procedimenti), nel caso di fallimento di società con soci a responsabilità illimitata l'attività dell'unico curatore è pur sempre unica, anche se resa più complessa dai differenti stati passivi e dalla distinzione del patrimonio della società da quello dei singoli soci. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Tribunale Rimini, 22 March 2018.
Tuesday 05 June 2018
Concordato preventivo, azione di risoluzione e previsione di insufficiente realizzo.
Concordato preventivo – Azione di risoluzione – Termine annuale – Natura decadenziale del termine – Rilevabilità esclusivamente ad istanza di parte
Concordato preventivo – Azione di risoluzione – Termine annuale – Natura decadenziale del termine – Rilevabilità da parte del commissario giudiziale – Esclusione
Concordato preventivo con cessione dei beni – Esecuzione – Previsione di insufficiente realizzo per la soddisfazione dei creditori – Risoluzione – Colpa del debitore – Irrilevanza – Dichiarazione di fallimento.
Il ricorso per la risoluzione del concordato preventivo, ai sensi dell’art. 186 III co. l.f., deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo degli adempimenti previsti. Tale termine, deve ritenersi decadenziale e non processuale e, pertanto, soggetto alla disciplina di cui agli artt. 2964 e ss. del cod. civ. Lo spirare di detto termine di decadenza, in forza dell’art. 2969 c.c., non è rilevabile d’ufficio non trovando applicazione la clausola di salvezza prevista dalla stessa disposizione posto che, in materia di concordato preventivo, si discute tipicamente di diritti di credito rimessi alla disponibilità delle parti. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)
Il commissario giudiziale nel procedimento per la risoluzione del concordato non è parte in senso proprio in quanto svolge esclusivamente funzioni di sorveglianza sul corretto adempimento del concordato a norma dell’art. 185 l.f.; pertanto, non è legittimato a far valere il decorso del termine decadenziale previsto dall’art. 186 l.f. per promuovere l’azione di risoluzione, riservata ai soli creditori. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)
Il concordato preventivo di natura liquidatoria deve essere risolto, a norma dell'art. 186 l.f., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati, ovvero quando venga accertata l'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare, indipendentemente dalla colpa del debitore. In tal caso, ove ne sia stata fatta domanda e sussistendone i presupposti, deve essere dichiarato il fallimento. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano, 22 March 2018.
Tuesday 10 April 2018
Accordo di composizione della crisi: opponibilità dei contratti di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento.
Accordo di composizione della crisi – Opponibilità dei contratti di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento – Esclusione – Equiparazione tra decreto di fissazione dell’udienza e pignoramento con effetto di spossessamento per i crediti sorti successivamente
Natura concorsuale della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – Falcidiabilità dei crediti chirografari per prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio
Convenienza della proposta – Parametro di raffronto rappresentato dalla procedura liquidatoria di cui agli artt 14-ter ss L.3/2012 – Credito da stipendio utilizzabile solo nella misura eccedente a quanto occorre per il mantenimento ex art 14-ter comma 6 lett b) L 3/2012.
Il contratto di cessione di un quinto dello stipendio e la delegazione del pagamento divengono inopponibili alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per effetto del decreto di fissazione dell’udienza di omologazione dell’accordo, in quanto equiparato all’atto di pignoramento per espressa previsione dell’art 10 co5 L. 3/2012.
Il contratto di cessione di crediti futuri (quali i crediti di lavoro) produce alla stipula effetti obbligatori, dovendosi ritenere quelli traslativi subordinati al venire ad esistenza dei crediti ceduti. Diventa quindi inopponibile per l’effetto di spossessamento prodotto dal pignoramento (e dal decreto di fissazione di udienza), che impedisce al cessionario di far valere l’acquisto di crediti sorti successivamente, poiché l’effetto traslativo dovrebbe prodursi in relazione a un diritto di cui il cedente ha perso la disponibilità.
L’equiparazione al pignoramento e gli effetti di spossessamento sono coerenti con la natura concorsuale dell’accordo di composizione della crisi: come accade per i fallimenti (in cui non può dubitarsi che anche i crediti da lavoro siano acquisiti all’attivo fallimentare) anche nell’accordo di composizione della crisi e nel piano del consumatore si crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi, con spossessamento attenuato già ante omologa nel caso di accordo di composizione.
Ritenere inoltre che il contratto di cessione del quinto sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale contrasto con l’effetto sospensivo (addirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso produce.
Posto che ex art 7 L 3/2012 è possibile la non integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a fortiori deve affermarsi la falcidiabilità dei crediti chirografari e tra questi quelli relativi a prestiti da estinguersi con quote di stipendio.
Eventuali contestazioni in punto di convenienza della proposta devono avere quale parametro di raffronto la procedura liquidatoria degli artt 14-ter ss L.3/2012, per effetto della quale il credito da stipendio è utilizzabile solo nella misura eccedente a quanto occorre per il mantenimento. Tale limite opera pure in presenza di atti di disposizione di tale credito.
Peraltro se gli accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore dovessero essere ritenuti vincolanti, gli stessi impedirebbero l’accesso a queste procedure, consentendo il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri. La natura concorsuale del procedimento rende incoerente il non assoggettamento del cessionario del quinto a una riformulazione dell’adempimento prevista per gli altri chirografari. (Emanuela Scaleggi) (riproduzione riservata)
Tribunale Ancona, 15 March 2018.
Wednesday 21 March 2018
Opposizione allo stato passivo e onere di indicazione dei documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato.
Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Onere della prova - Indicazione dei documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), della legge fallimentare, deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, per altro, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 14 March 2018, n. 6524.
Saturday 24 March 2018
Accordo ex art. 7 l. 3/2012 di titolare di impresa agricola con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza del 60% dei crediti ammessi al voto.
Sovraindebitamento - OCC di Cremona - Omologa e Accordo ex art. 7 l. 3 gennaio 2012 n. 2.
Tribunale Cremona, 14 March 2018.
Saturday 07 April 2018
Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni di cooperativa sottoposta a LCA ed eccezione di cui all'art. 51 l.f..
Società cooperative - Liquidazione coatta ammnistrativa - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali - Sussistenza - Eccezione di cui all'art. 51 l.f..
In base all'art. 3 della legge 17 luglio 1974 (Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.), dalla data del provvedimento di liquidazione coatta, sui beni del debitore sottoposto alla procedura non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista da leggi speciali, essendo l'eccezione di cui all'art. 51 l.fall. relativa alla sola procedura di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Macerata, 14 March 2018.
Tuesday 20 March 2018
Prededuzione per le spese legali del creditore istante per la dichiarazione di fallimento.
Fallimento – Spese legali del creditore istante – Prededuzione chirografaria.
Le spese legali sostenute dal creditore istante nel procedimento per dichiarazione di fallimento vanno ammesse in prededuzione ai sensi dell'art. 111 L.F. con collocazione chirografaria, considerata la funzionalità di quel credito alla procedura concorsuale e l'utilità per i creditori derivante dall'iniziativa dell’istante, con la precisazione che dette spese devono avere come parametro i minimi tariffari ove non vi siano specifiche ragioni per applicare eventuali maggiorazioni. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)
Tribunale Bari, 13 March 2018.
Tuesday 20 March 2018
Revoca di ipoteca costituita per un debito chirografario preesistente e ammissione al passivo della somma erogata in virtù del mutuo revocato.
Fallimento - Azione revocatoria - Revoca di ipoteca accessoria ad un mutuo che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente - Ammissione al passivo della somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato.
Qualora venga dichiarata la revoca ex art. 67 L. Fall., dell'ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, la revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l'esclusione dall'ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l'ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poichè, in tal caso, la stessa revoca dell'intera operazione e, quindi, anche del mutuo - comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all'inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità della restituzione delle somme effettivamente erogate al mutuante, sia pure in moneta fallimentare (Cass. n. 3955 del 2016, cit.; Cass. 27/11/2013, n. 26504; Cass. 28/01/2013, n. 1807). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 13 March 2018, n. 6094.
Thursday 22 March 2018
Può accedere alla procedura di Sovraindebitamento ex l. 3/2012 anche il socio illimitatamente responsabile di società di persone fallibile.
Crisi da Sovraindebitamento - Accesso alla procedura ex l. 3/2012 - Socio illimitatamente responsabile di società di persone fallibile - Istanza di nomina del professionista facente funzioni di O.C.C. - Ammissibilità.
La qualità di socio illimitatamente responsabile di società passibile di fallimento, e dunque di soggetto a cui il fallimento andrebbe esteso ex art 147 l. fall., non esclude l’accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, atteso che il socio illimitatamente responsabile non è imprenditore, in sede di estensione del fallimento della società non viene valutata la sua insolvenza e non vi è ragione per sostenere che egli, per ottenere l’esdebitazione, sia tenuto ad attendere la dichiarazione di fallimento della società; d’altra parte, l’art 12 comma 5 l.3/2012 prevede espressamente l’ipotesi del consecutivo fallimento del debitore che abbia proposto un accordo di composizione della crisi omologato; infine, il disposto dell’art 9 della legge delega n. 155/2017 indica al legislatore delegato il criterio direttivo di includere nella procedura di sovraindebitamento i soci illimitatamente responsabili, e può certamente integrare criterio interpretativo della normativa vigente. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Tribunale Rimini, 13 March 2018.
Friday 18 May 2018
Reclamo avverso la sentenza di fallimento e nullità della pronuncia per mancata integrazione del contraddittorio.
Dichiarazione di fallimento - Iniziativa - Istanza del P.M. - Reclamo - Curatore e creditori istanti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Ordine di integrazione del contraddittorio - Omissione da parte della corte di appello - Conseguenze - Nullità della sentenza - Cassazione con rinvio al giudice del reclamo per l’integrazione del contraddittorio - Necessità.
L'art. 18, comma 6, l.fall., nel testo vigente, come novellato prima dal d.lgs. n. 5 del 2006 e poi dal d.lgs. n. 169 del 2007, prescrive che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento debba essere notificato al curatore ed alle altre parti che abbiano partecipato al giudizio innanzi al tribunale, prefigurando in tal modo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, sicché nel caso di mancata notifica del ricorso nei confronti di una di esse, la corte d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La violazione della richiamata norma da parte del giudice del reclamo comporta la cassazione, anche d'ufficio, della sentenza impugnata e la remissione della causa al medesimo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio ed alla rinnovazione del giudizio. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 12 March 2018, n. 5907.
Thursday 22 March 2018
Controllo della attestazione del professionista in tema di stima immobiliare.
Concordato preventivo - Controllo del tribunale sulla attestazione - Verifica di regolarità dell'andamento della procedura - Garanzia della corretta formazione del consenso dei creditori - Fattispecie in tema di stima di immobili.
Nel concordato preventivo, spetta al giudice il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell'andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso dei creditori.
[Nel caso di specie, l'attestatore aveva mancato di indicare i criteri seguiti ai fini della condivisione dei valori immobiliari riportati nella perizia di parte allegata alla domanda.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 09 March 2018, n. 5825.
Friday 23 March 2018
Mancato riferimento all'ammissione della curatela al patrocinio a spese delle Stato e correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c..
Fallimento - Curatela ammessa al pubblico patrocinio a spese dello Stato - Omessa indicazione - Errore materiale ex art. 391-bis c.p.c..
Il provvedimento che pone a carico del soccombente le spese processuali a favore della parte ammessa al patrocinio pubblico postula per legge (D.P.R. n. 115 del 2012, art. 133) che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, e, in tali casi, il mancato riferimento all'ammissione della curatela al patrocinio a spese delle Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144 integra un mero errore materiale suscettibile di essere corretto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 09 March 2018, n. 5824.
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