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Thursday 05 July 2018
Revocatoria di pagamento accreditato su conto scoperto con somma proveniente da separato negozio di finanziamento.
Rimessa su conto corrente bancario - Revocabilità - Funzione solutoria - Indicatori - Fattispecie.
In tema di revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente è sempre revocabile il pagamento accreditato su conto scoperto, pur se la somma provenga da un separato negozio di finanziamento concluso con la stessa banca al fine di ripianare lo scoperto di quel conto, dovendosi riconoscere la funzione solutoria ogni qual volta il pagamento sia finalizzato ad estinguere le passività correlate al conto stesso.
(Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto un "mero giroconto" ed un'operazione di "mera regolarizzazione contabile" le rimesse eseguite dal fallito per restituire alla stessa banca mutuataria un "prefinanziamento" utilizzato per coprire esposizioni debitorie). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 28 May 2018, n. 13287.
Thursday 07 June 2018
Soglie di fallibilità ed irrilevanza dell'abbreviazione dell'esercizio ad opera dall'imprenditore.
Fallimento - Dichiarazione - Presupposti - Soglie di fallibilità - Abbreviazione dell'esercizio compiuta dall'imprenditore - Irrilevanza.
Il disposto della L. Fall., art. 1, comma 2, lett. a) e b), predetermina soglie calibrate su una prospettiva temporale annua di valutazione che non possono essere vanificate da un scelta di abbreviazione dell'esercizio compiuta dall'imprenditore; i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento da apprezzare ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità devono pertanto intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, a meno che non sia trascorso un lasso di tempo inferiore dall'inizio dell'attività dell'impresa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 24 May 2018, n. 12963.
Saturday 30 June 2018
Sovraindebitamento: efficacia obbligatoria e vincolante dell’accordo omologato.
Crisi da Sovraindebitamento – Accordo omologato ex artt. 8 e 12 l. 3/2012 – Efficacia obbligatoria verso tutti i creditori concorsuali – Sussistenza .
L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento che abbia ottenuto l’adesione dei crediti nella percentuale prevista dalla legge, spiega efficacia obbligatoria e vincolante verso tutti i creditori concorsuali anteriori, e dunque anche nei confronti del creditore rimasto silente. Va dunque sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ottenuto da detto creditore per l’intero ammontare del credito nelle more del termine di adempimento dell’accordo. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Tribunale Rimini, 23 May 2018.
Tuesday 12 June 2018
Piano del consumatore, meritevolezza e cessione del quinto.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Falcidia credito – Pignoramento – Cessione del quinto – Meritevolezza 124-bis t.u.b..
È meritevole di accoglimento, perchè non ravvisabile la colpevolezza dell’indebitamento, il piano del consumatore avente ad oggetto debiti contratti per far fronte alle esigenze del numeroso nucleo familiare.
Al fine della valutazione della diligenza impiegata dal debitore nella assunzione delle obbligazioni, rileva la circostanza che, vigente la previsione che sancisce la verifica del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b. in capo all’istituto di credito, le banche abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante.
In ottemperanza al principio della parità di trattamento dei creditori, anche il cessionario del quinto può essere assoggettato alla falcidia del credito prevista per i creditori chirografari.
Nella valutazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, l’ O.C.C. è tenuto altresì a considerare che, ove l’immobile sottoposto ad esecuzione fosse cointestato anche al coniuge non debitore, il creditore pignorante avrà diritto in sede di distribuzione solo alla metà del ricavato della vendita del bene, mentre la residua somma risultante dalla vendita coatta dovrà essere restituita per la metà all’altro coniuge.
Le somme a titolo di t.f.r. non possono essere messe a disposizione dei creditori quando il rapporto di lavoro del debitore istante è ancora in essere, ma solo al momento della cessazione dello stesso. (Gianluigi Passarelli) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli Nord, 18 May 2018.
Tuesday 12 June 2018
Legittimazione del datore di lavoro alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007.
Fallimento - Opposizione allo stato passivo - T.f.r. maturato dopo il 1° gennaio 2007 - Datore di lavoro - Omesso versamento delle quote al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps - Insinuazione al passivo - Legittimazione attiva del lavoratore - Sussiste.
In materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 755, della l. n. 296 del 2006, poiché il datore di lavoro non è un mero "adiectus solutionis causa" e non perde quindi la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso.
Cassazione civile, sez. I, 16 May 2018, n. 12009.
Wednesday 13 June 2018
Effetti dell'atto di costituzione in mora compiuto nei confronti di impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria.
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Interruzione della prescrizione - Atto di costituzione in mora - Destinatari - Impresa in amministrazione straordinaria - Commissario straordinario - Inefficacia - Ragioni.
Nel caso di impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'atto di costituzione in mora proveniente dal creditore è parimenti inefficace, sia se compiuto direttamente nei confronti dell'impresa già ammessa alla procedura, perché essa non può più eseguire pagamenti, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 – che richiama l'art. 44 l.fall. –, sia se indirizzato al suo commissario straordinario, il quale non ha la libera disponibilità dei diritti e degli obblighi dell'impresa in procedura, essendo idonea a determinare l'interruzione della prescrizione del credito soltanto la presentazione della domanda di insinuazione nello stato passivo.
Cassazione civile, sez. I, 16 May 2018, n. 11966.
Thursday 21 June 2018
Revocatoria della vendita quando il prezzo ricavato sia stato utilizzato per pagare un creditore privilegiato.
Azione revocatoria - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - "Eventus damni" - Oggetto - Lesione della "par condicio creditorum" - Presunzione legale assoluta - Fattispecie.
Ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall'imprenditore successivamente fallito, l' "eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale era stata accolta l'azione revocatoria relativa ad un patto di futura vendita annesso ad un contratto di locazione di immobili oggetto di ipoteca a favore di istituti di credito). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 14 May 2018, n. 11652.
Saturday 14 July 2018
Nuova attività di impresa esercitata dal fallito e diritto del fallimento di appropriarsi dei soli risultati positivi.
Fallimento - Effetti - Beni del fallito - Nuova attività di impresa esercitata dal fallito dopo la data di apertura della procedura concorsuale - Operazioni finanziarie gestite su un conto corrente già in precedenza aperto dalla società "in bonis" - Disciplina dei relativi atti - Applicabilità dell’art. 42, comma 2, l. fall. - Conseguenze.
Qualora il fallito, dopo la data di apertura della procedura concorsuale, intraprenda una nuova attività d'impresa, avvalendosi per le operazioni finanziarie ad essa inerenti di un conto corrente bancario già in precedenza aperto in capo alla società "in bonis", i relativi atti non ricadono nella sanzione di inefficacia dell'art. 44 l.fall., ma restano disciplinati dall'art. 42, comma 2, l. fall., riguardante la sopravvenienza di ulteriori beni per titolo successivo al fallimento. Ne consegue che la curatela, in applicazione di tale ultima norma, ha facoltà di appropriarsi dei soli risultati positivi dell'indicata attività, al netto delle spese incontrate per la loro realizzazione, e, pertanto, può reclamare dalla banca il versamento del solo saldo attivo del predetto conto corrente, corrispondente all'utile dell'impresa, non anche la restituzione delle somme fuoriuscite dal conto per operare pagamenti nell'esercizio della nuova impresa. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 11 May 2018, n. 11541.
Wednesday 20 June 2018
Termine lungo per l'opposizione allo stato passivo.
Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Fattispecie.
L'opposizione allo stato passivo può essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che lo dichiara esecutivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., salvo che l'opponente provi di non aver avuto conoscenza dell'esistenza della procedura concorsuale. Infatti, l'assimilazione dell'istituto ai rimedi impugnatori cede solo a fronte di ulteriori esigenze di specialità e di autonomia della procedura concorsuale che trovino nella relativa disciplina apposita e distinta regolamentazione.
(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo di un creditore poiché proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., ritenendo irrilevante che la comunicazione formale della sua esclusione fosse pervenuta a due anni di distanza dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo, essendo il creditore già a conoscenza della procedura concorsuale). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 10 May 2018, n. 11366.
Thursday 28 June 2018
Non ammesso al passivo il compenso del sindaco che non ha operato con diligenza e perizia.
Fallimento di società per azioni – Ammissione al passivo – Da parte del sindaco per il pagamento del suo compenso – Rigetto per inadempimento degli obblighi sindacali – Opposizione – Prova dell’adempimento.
Il membro del collegio sindacale che si opponga alla mancata ammissione al passivo fallimentare del suo compenso a causa del grave inadempimento agli obblighi fondamentali su di lui incombenti, deve provare i fatti costitutivi posti a fondamento dell’invocata pretesa, e cioè di avere agito con diligenza e perizia. [Nella fattispecie, la corte ha rinviato al tribunale per un nuovo esame dell’opposizione ex art.98 L.F. in quanto il giudice di prime cure non aveva indicato gli elementi concreti sulla base dei quali aveva ritenuto che la società avesse un patrimonio netto negativo e che i crediti appostati in bilancio avessero valori inappropriati.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 04 May 2018, n. 10749.
Wednesday 20 June 2018
Amministrazione straordinaria, mancata individuazione dell’assuntore e chiusura delle procedure.
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi disciplinata dalla cd. l. Prodi - Art. 8, comma 3, lett. b), d.l. n. 70 del 2011 - Chiusura delle procedure - Rigetto dell'omologa del concordato fallimentare - Mancata individuazione dell’assuntore - Conversione in fallimento - Termine semestrale - Decorso - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi disciplinata dal d.l. n. 26 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi), ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. b), del d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011, in caso di mancata individuazione dell'assuntore del concordato fallimentare ovvero di rigetto della domanda di omologa della relativa proposta, il tribunale può disporre la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, ai sensi degli artt. da 69 a 77 del d.lgs. n. 270 del 1999, senza dover attendere il decorso del termine di sei mesi dalla conclusione dei detti procedimenti, trattandosi di norma tesa ad accelerare la chiusura di procedure aventi ormai funzioni esclusivamente liquidatorie che presuppone un nesso di consequenzialità diretta tra la mancata soluzione concordata e l'apertura del fallimento, salvo che non risultino in corso specifici e ben individuati atti di liquidazione suscettibili di determinare una pressoché immediata chiusura della medesima procedura. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 30 April 2018, n. 10384.
Wednesday 09 May 2018
Opponibilità alla massa della domanda di risoluzione di un contratto avente ad oggetto beni immobili.
Fallimento - Domanda di risoluzione di un contratto avente ad oggetto beni immobili - Opponibilità alla massa - Trascrizione in data anteriore al fallimento.
Affinchè la domanda di risoluzione di un contratto avente ad oggetto beni immobili, promossa dalla parte in bonis prima della dichiarazione di fallimento del contraente inadempiente, sia opponibile alla massa, è necessario, ai sensi della L. Fall., art. 72, comma 5, che essa sia stata ritualmente trascritta; laddove invece quella medesima domanda giudiziale sia proposta dopo la dichiarazione di fallimento, la sua opponibilità resta preclusa dalla L. Fall., art. 45, che rende sempre inopponibili alla massa dei creditori le formalità eseguite successivamente all'apertura del concorso. In questo senso può ben dirsi che la L. Fall., art. 72, comma 5, abbia esplicitamente importato nell'ambito dei rapporti negoziali pendenti il principio di cristallizzazione dell'attivo fallimentare sotteso alla L. Fall., art. 45 legge fall. (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22280 del 25/09/2017). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 27 April 2018, n. 10294.
Friday 13 July 2018
Fallimento entro l'anno e cessazione di attività caratteristica dell'impresa.
Fallimento - Imprenditore ritirato - Cessazione dell'attività di impresa - "Dies a quo" - Accertamento da parte del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Ai fini della decorrenza del termine annuale dalla cessazione dell'attività, intendendosi quest'ultima come il concreto esercizio dell'attività di impresa, entro il quale, ai sensi dell'art. 10 l.fall., può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, anche la dismissione di tale qualità deve intendersi correlata al mancato compimento, nel periodo di riferimento, di operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa, ed il relativo apprezzamento compiuto dal giudice del merito, se sorretto da sufficiente e congrua motivazione, si sottrae al sindacato in sede di legittimità.
Cassazione civile, sez. VI, 27 April 2018, n. 10319.
Tuesday 19 June 2018
La domanda di insinuazione al passivo determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
Fallimento - Ammissione al passivo - Domanda - Effetti - Prescrizione - Interruzione - Efficacia - Nei confronti del fideiussore del fallito - Operatività.
La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 19 April 2018, n. 9638.
Wednesday 20 June 2018
Revocatoria ordinaria: grava sul fallimento l'onere di provare il danno.
Azione revocatoria - "Eventus damni" - Revocatoria esercitata dal fallimento - Onere della prova a carico del fallimento - Ragioni.
In tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'"eventus damni", incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 18 April 2018, n. 9565.
Tuesday 31 July 2018
Liquidazione del compenso del legale per il giudizio di reclamo avverso la sentenza di fallimento.
Tariffe professionali - Giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - Onorari - Tariffe relative ai procedimenti contenziosi - Applicabilità - Fondamento.
Poiché il giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha natura contenziosa, per la liquidazione del compenso del legale si applicano gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A del d.m. n. 127 del 2004, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del medesimo d.m., il quale, con riferimento ai procedimenti camerali, prevede l'applicabilità delle tariffe relative ai procedimenti contenziosi, qualora sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice di cognizione. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 18 April 2018, n. 9563.
Friday 01 June 2018
Impugnazione della sentenza di fallimento e condanna del legale rappresentante della società alla rifusione delle spese di lite.
Fallimento - Dichiarazione - Insolvenza - Rigetto di precedente istanza di fallimento - Irrilevanza
Fallimento - Dichiarazione - Insolvenza - Mancato pagamento di debiti scaduti - Necessità per il creditore di esperire infruttuose azioni esecutive - Esclusione
Fallimento - Dichiarazione - Reclamo manifestamente infondato - Condanna del legale rappresentante della società alla rifusione delle spese di lite.
Ai fini della apertura della procedura di fallimento, assume rilievo l'insolvenza che si manifesta alla data della dichiarazione di fallimento ed è dunque irrilevante la circostanza del rigetto di altra precedente istanza di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il mancato pagamento di debiti scaduti è di per sè indice della incapacità del debitore di far regolarmente fronte alle proprie obbligazioni, senza necessità che il creditore debba esperire nei suoi confronti infruttuosamente azioni esecutive. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'impugnazione della sentenza di fallimento che si riveli manifestamente infondata giustifica la condanna del legale rappresentante della società alla rifusione delle spese di lite in favore della curatela fallimentare, oltre al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Appello Venezia, 11 April 2018.
Friday 08 June 2018
Il Fisco può iscrivere ipoteca anche se il bene è da lungo tempo costituito in fondo patrimoniale.
Imposte e tasse – Riscossione coattiva – Iscrizione ipotecaria – A carico di imprenditore – Su beni costituiti in fondo patrimoniale – Ammissibilità – Sussiste – Eccezione di impignorabilità – Onere della prova – Grava sul contribuente.
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art.170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito nonne conosceva l’estraneità a tali bisogni, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa. Anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
Grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.
[Nella fattispecie, il principio de quo è stato ribadito con riferimento ad un immobile costituito in fondo patrimoniale da quasi vent’anni.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 11 April 2018, n. 8881.
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