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Saturday 28 March 2020
Fattibilità del piano e convenienza della proposta: il giudizio del tribunale.
Concordato preventivo – Fattibilità del piano – Convenienza della proposta – Giudizio di fattibilità del tribunale – Sindacato giudiziale della fattibilità economica – Ammissibilità – Limiti.
La valutazione di realizzabilità economica del piano concordatario rientra a pieno titolo nell'ambito di valutazione del tribunale in ordine al mantenimento delle condizioni di ammissibilità del piano medesimo e della proposta di concordato.
Nel giudizio di ammissibilità della domanda di concordato preventivo, il tribunale è quindi tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta.
(Fattispecie in cui la S.C. ha respinto il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamentava che la valutazione della consistenza dei fondi rischi attiene alla fattibilità economica del concordato e come tale non sia giudizialmente sindacabile. Il tribunale aveva revocato l’ammissione al concordato ex art. 173 l. fall. approfondendo tra l’altro la questione della capienza del fondo rischi appostato nel piano, ritenendoli insufficienti ai fini dello scrutinio della complessiva realizzabilità del piano). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 13 March 2020, n. 7158.
Wednesday 16 October 2019
Spese di giustizia: onorari e indennità direttamente anticipati dall’erario.
Spese di giustizia - Onorari e le indennità - Anticipati dall’erario.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 01 October 2019, n. 217.
Thursday 14 February 2019
Insinuazione al passivo: omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
Ricorso per ammissione al passivo - Pluralità di domande - Difetto di “causa petendi" per alcune - Inammissibilità dell’intero ricorso - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., fermo restando che quando sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale carenza della "causa petendi" delle altre, comporta l'inammissibilità solo di queste ultime e non dell'intero ricorso. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto del tribunale che aveva parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo in relazione ad una tra più domande, tuttavia inammissibile poiché priva di "causa petendi"). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 09 January 2019, n. 278.
Friday 15 February 2019
Comodato immobiliare a tempo determinato e fallimento del comodante.
Contratto di comodato a tempo determinato – Fallimento del comodante – Obbligo di restituzione del bene a favore della curatela.
In tema di comodato immobiliare a tempo determinato, il fallimento del comodante pronunciato dopo la stipulazione del relativo contratto genera l'obbligo del comodatario di restituire immediatamente, alla curatela che lo richieda, il bene oggetto del contratto stesso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 31 October 2018, n. 27938.
Friday 28 September 2018
È revocabile l’alienazione dell’immobile alla badante in cambio di assistenza.
Azione revocatoria ordinaria – Alienazione della nuda proprietà di immobile alla badante – In cambio dell’obbligo di assistenza – Natura onerosa – Sussiste – Scientia damni – Sussiste.
Ove l’acquirente acquisti non gratuitamente e all’esito della instaurazione di un rapporto fiduciario, rendendo inverosimile il fatto di non essere a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente, deve ritenersi fondata l’azione revocatoria dell’alienazione.
[Nella fattispecie, la debitrice aveva trasferito alla propria badante la nuda proprietà dell’unico immobile di sua proprietà, in cambio dell’impegno dell’acquirente a prestarle assistenza per gli anni a venire. La Corte ha ravvisato l’assenza dello spirito di liberalità in relazione all’obbligo di assistenza morale e materiale assunto dall’acquirente; e, in considerazione del fatto che tale attività costituiva la prosecuzione dell’assistenza prestata già in passato, ha dedotto che quest’ultima non potesse non essere a conoscenza nel dettaglio della situazione anche patrimoniale della persona che si obbligava ad assistere.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 20 July 2018, n. 19449.
Tuesday 24 July 2018
Il fallito tornato 'in bonis' non è legittimato ad agire per la caducazione della transazione conclusa dal curatore.
Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Transazione conclusa dal curatore - Legittimazione del fallito, tornato “in bonis”, a domandarne l’annullamento o la risoluzione - Esclusione - Fondamento - Tutela risarcitoria del fallito - Sussistenza.
Il fallito tornato "in bonis" non è legittimato ad agire per la caducazione della transazione conclusa dal curatore, essendogli precluso, in virtù del principio di intangibilità dei riparti dell'attivo, di rimettere in discussione, con effetti reali, le attribuzioni patrimoniali eseguite nel corso della procedura, ma può esperire la tutela risarcitoria ove ritenga di essere stato danneggiato dall'attività dell'organo fallimentare. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 19 June 2018, n. 16132.
Wednesday 25 July 2018
La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti.
Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cessione del credito - Revocabilità ex art. 67 l.fall. - Condizioni - Accordo generale per l'impiego della cessione come mezzo di pagamento - Eventuale sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, tanto da sottrarsi alla revocabilità esclusivamente qualora sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto. Tuttavia, allorché le parti pattuiscano "ab origine", nell'ambito di un rapporto di durata, specifiche modalità di pagamento che prevedano il ricorso generalizzato alla cessione in parola, è alle regole di tale accordo contrattuale a monte e alle modalità seguite in concreto, che il giudice deve aver riguardo per apprezzare se l'"accipiens" sia stato effettivamente in grado di rendersi conto di un adempimento sintomatico del dissesto del debitore. (Fattispecie in materia di somministrazione). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 31 May 2018, n. 14002.
Friday 29 June 2018
Il curatore non può sciogliersi dal preliminare se il promissario acquirente abbia trascritto prima del fallimento.
Preliminare di vendita immobiliare - Facoltà di scioglimento del curatore del promittente venditore - Limiti di esercizio - Trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. da parte del promissario acquirente - Trascrizione anche della sentenza di accoglimento della domanda - Effetto ostativo - Sussistenza - Fondamento.
Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l.fall. con effetto verso il promissario acquirente, se quest'ultimo abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e successivamente anche la sentenza di accoglimento della stessa, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., detta trascrizione prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 30 May 2018, n. 13687.
Friday 06 July 2018
Fallimento del datore di lavoro ed effetti sul rapporto di lavoro.
Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Conseguenze sul rapporto di lavoro - Sospensione del rapporto - Crediti retributivi - Ammissione al passivo - Esclusione - Ragioni.
In caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione ex art. 72, comma 2, l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 30 May 2018, n. 13693.
Thursday 05 July 2018
Revocatoria di pagamento accreditato su conto scoperto con somma proveniente da separato negozio di finanziamento.
Rimessa su conto corrente bancario - Revocabilità - Funzione solutoria - Indicatori - Fattispecie.
In tema di revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente è sempre revocabile il pagamento accreditato su conto scoperto, pur se la somma provenga da un separato negozio di finanziamento concluso con la stessa banca al fine di ripianare lo scoperto di quel conto, dovendosi riconoscere la funzione solutoria ogni qual volta il pagamento sia finalizzato ad estinguere le passività correlate al conto stesso.
(Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto un "mero giroconto" ed un'operazione di "mera regolarizzazione contabile" le rimesse eseguite dal fallito per restituire alla stessa banca mutuataria un "prefinanziamento" utilizzato per coprire esposizioni debitorie). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 28 May 2018, n. 13287.
Thursday 07 June 2018
Soglie di fallibilità ed irrilevanza dell'abbreviazione dell'esercizio ad opera dall'imprenditore.
Fallimento - Dichiarazione - Presupposti - Soglie di fallibilità - Abbreviazione dell'esercizio compiuta dall'imprenditore - Irrilevanza.
Il disposto della L. Fall., art. 1, comma 2, lett. a) e b), predetermina soglie calibrate su una prospettiva temporale annua di valutazione che non possono essere vanificate da un scelta di abbreviazione dell'esercizio compiuta dall'imprenditore; i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento da apprezzare ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità devono pertanto intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, a meno che non sia trascorso un lasso di tempo inferiore dall'inizio dell'attività dell'impresa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 24 May 2018, n. 12963.
Tuesday 12 June 2018
Legittimazione del datore di lavoro alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007.
Fallimento - Opposizione allo stato passivo - T.f.r. maturato dopo il 1° gennaio 2007 - Datore di lavoro - Omesso versamento delle quote al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps - Insinuazione al passivo - Legittimazione attiva del lavoratore - Sussiste.
In materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 755, della l. n. 296 del 2006, poiché il datore di lavoro non è un mero "adiectus solutionis causa" e non perde quindi la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso.
Cassazione civile, sez. I, 16 May 2018, n. 12009.
Wednesday 13 June 2018
Effetti dell'atto di costituzione in mora compiuto nei confronti di impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria.
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Interruzione della prescrizione - Atto di costituzione in mora - Destinatari - Impresa in amministrazione straordinaria - Commissario straordinario - Inefficacia - Ragioni.
Nel caso di impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'atto di costituzione in mora proveniente dal creditore è parimenti inefficace, sia se compiuto direttamente nei confronti dell'impresa già ammessa alla procedura, perché essa non può più eseguire pagamenti, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 – che richiama l'art. 44 l.fall. –, sia se indirizzato al suo commissario straordinario, il quale non ha la libera disponibilità dei diritti e degli obblighi dell'impresa in procedura, essendo idonea a determinare l'interruzione della prescrizione del credito soltanto la presentazione della domanda di insinuazione nello stato passivo.
Cassazione civile, sez. I, 16 May 2018, n. 11966.
Thursday 21 June 2018
Revocatoria della vendita quando il prezzo ricavato sia stato utilizzato per pagare un creditore privilegiato.
Azione revocatoria - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - "Eventus damni" - Oggetto - Lesione della "par condicio creditorum" - Presunzione legale assoluta - Fattispecie.
Ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall'imprenditore successivamente fallito, l' "eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale era stata accolta l'azione revocatoria relativa ad un patto di futura vendita annesso ad un contratto di locazione di immobili oggetto di ipoteca a favore di istituti di credito). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 14 May 2018, n. 11652.
Saturday 14 July 2018
Nuova attività di impresa esercitata dal fallito e diritto del fallimento di appropriarsi dei soli risultati positivi.
Fallimento - Effetti - Beni del fallito - Nuova attività di impresa esercitata dal fallito dopo la data di apertura della procedura concorsuale - Operazioni finanziarie gestite su un conto corrente già in precedenza aperto dalla società "in bonis" - Disciplina dei relativi atti - Applicabilità dell’art. 42, comma 2, l. fall. - Conseguenze.
Qualora il fallito, dopo la data di apertura della procedura concorsuale, intraprenda una nuova attività d'impresa, avvalendosi per le operazioni finanziarie ad essa inerenti di un conto corrente bancario già in precedenza aperto in capo alla società "in bonis", i relativi atti non ricadono nella sanzione di inefficacia dell'art. 44 l.fall., ma restano disciplinati dall'art. 42, comma 2, l. fall., riguardante la sopravvenienza di ulteriori beni per titolo successivo al fallimento. Ne consegue che la curatela, in applicazione di tale ultima norma, ha facoltà di appropriarsi dei soli risultati positivi dell'indicata attività, al netto delle spese incontrate per la loro realizzazione, e, pertanto, può reclamare dalla banca il versamento del solo saldo attivo del predetto conto corrente, corrispondente all'utile dell'impresa, non anche la restituzione delle somme fuoriuscite dal conto per operare pagamenti nell'esercizio della nuova impresa. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 11 May 2018, n. 11541.
Wednesday 20 June 2018
Termine lungo per l'opposizione allo stato passivo.
Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Fattispecie.
L'opposizione allo stato passivo può essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che lo dichiara esecutivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., salvo che l'opponente provi di non aver avuto conoscenza dell'esistenza della procedura concorsuale. Infatti, l'assimilazione dell'istituto ai rimedi impugnatori cede solo a fronte di ulteriori esigenze di specialità e di autonomia della procedura concorsuale che trovino nella relativa disciplina apposita e distinta regolamentazione.
(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo di un creditore poiché proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., ritenendo irrilevante che la comunicazione formale della sua esclusione fosse pervenuta a due anni di distanza dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo, essendo il creditore già a conoscenza della procedura concorsuale). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 10 May 2018, n. 11366.
Thursday 28 June 2018
Non ammesso al passivo il compenso del sindaco che non ha operato con diligenza e perizia.
Fallimento di società per azioni – Ammissione al passivo – Da parte del sindaco per il pagamento del suo compenso – Rigetto per inadempimento degli obblighi sindacali – Opposizione – Prova dell’adempimento.
Il membro del collegio sindacale che si opponga alla mancata ammissione al passivo fallimentare del suo compenso a causa del grave inadempimento agli obblighi fondamentali su di lui incombenti, deve provare i fatti costitutivi posti a fondamento dell’invocata pretesa, e cioè di avere agito con diligenza e perizia. [Nella fattispecie, la corte ha rinviato al tribunale per un nuovo esame dell’opposizione ex art.98 L.F. in quanto il giudice di prime cure non aveva indicato gli elementi concreti sulla base dei quali aveva ritenuto che la società avesse un patrimonio netto negativo e che i crediti appostati in bilancio avessero valori inappropriati.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 04 May 2018, n. 10749.
Wednesday 20 June 2018
Amministrazione straordinaria, mancata individuazione dell’assuntore e chiusura delle procedure.
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi disciplinata dalla cd. l. Prodi - Art. 8, comma 3, lett. b), d.l. n. 70 del 2011 - Chiusura delle procedure - Rigetto dell'omologa del concordato fallimentare - Mancata individuazione dell’assuntore - Conversione in fallimento - Termine semestrale - Decorso - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi disciplinata dal d.l. n. 26 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi), ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. b), del d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011, in caso di mancata individuazione dell'assuntore del concordato fallimentare ovvero di rigetto della domanda di omologa della relativa proposta, il tribunale può disporre la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, ai sensi degli artt. da 69 a 77 del d.lgs. n. 270 del 1999, senza dover attendere il decorso del termine di sei mesi dalla conclusione dei detti procedimenti, trattandosi di norma tesa ad accelerare la chiusura di procedure aventi ormai funzioni esclusivamente liquidatorie che presuppone un nesso di consequenzialità diretta tra la mancata soluzione concordata e l'apertura del fallimento, salvo che non risultino in corso specifici e ben individuati atti di liquidazione suscettibili di determinare una pressoché immediata chiusura della medesima procedura. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 30 April 2018, n. 10384.
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