Massimario Ragionato Fallimentare
a cura di Franco Benassiapri l'articolo del codice
Articolo 173 ∙ (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura )
Atti revocabili
∙ In generale
Informazione ai creditori ∙ Atti di frode ∙ Dolo ∙ Atti fraudolenti ed approvazione del concordato da parte dei creditori debitamente informati del commissario giudiziale ∙ La meritevolezza ∙ L'intento fraudolento ∙ Controllo del tribunale ∙ Controllo in sede di omologa ∙ Tutela dell'interesse pubblico ∙ Il commissario giudiziale ∙ Prova degli atti in frode ∙ Attestazione del professionista ∙ Abuso del procedimento ∙ Concordato con riserva ∙ Continuità aziendale ∙ Accordo di ristrutturazione dei debiti ∙
Comportamenti rilevanti
Ravvedimento postumo ∙ Atti compiuti prima della domanda di concordato ∙ Atti in frode ∙ Occultamento di passività ∙ Dissimulazione dell'attivo ∙ Irregolarità contabili pregresse ∙ Atti non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta ∙ Omesso doloso ribaltamento sui soci dei costi di funzionamento del consorzio ∙ Fondo rischi ∙
Atti e pagamenti non autorizzati ∙ Prova dell'assenza di pregiudizio per i creditori ∙ Indebiti prelievi dalle casse sociali ∙ Pagamento di crediti anteriori ∙ Pagamento di crediti postergati ∙ Pagamento dei professionisti ∙ Riduzione di capitale sociale ∙
Formazione delle classi ∙ Le scritture contabili ∙ Conflitto di interessi ∙ Rapporti pendenti ∙ Esecuzione del concordato e comportamento ostruzionistico del debitore ∙ Atti revocabili ∙ Azioni di responsabilità ∙ Sottovalutazione dei cespiti ∙ Escussione di garanzie ∙
La fattibilità ∙ Modifica della proposta di concordato ∙ Mancanza delle condizioni di ammissibilità ∙ Il Trust ∙ Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. ∙ Intestazione fiduciaria ∙
Rilevanza penale ∙ Utilizzo della procedura per il compimento di atti dissipativi o distrattivi del patrimonio ∙ Piano congegnato in maniera frodatoria ∙ Manipolazione della realta' aziendale ∙ Attivazione dell'azione penale prima che sia disposta la revoca del concordato ex art. 173 l.f. ∙
Procedimento
Il procedimento ∙ Legittimazione del commissario giudiziale ∙ Diritto di difesa del debitore ∙ Garanzie difensive al debitore ∙ Adunanza dei creditori ∙ Partecipazione dei creditori ∙ Il pubblico ministero ∙ Istanza di fallimento del PM e rinuncia alla domanda di concordato ∙ Modifica dela proposta di concordato ∙ Revoca del concordato e permanenza in carica degli organi fino al passaggio in giudicato del provvedimento ∙ Rinuncia alla domanda di concordato ∙ Presentazione di nuova domanda di concordato ∙ Reclamabilità del provvedimento di revoca ∙ Risoluzione e revoca del concordato ∙ Ricorso per cassazione ∙ Dichiarazione di fallimento ∙
Atti revocabili
Concordato preventivo – Comportamenti del debitore anteriori alla domanda di concordato pregiudizievoli del consenso informato da parte dei creditori – Omessa informativa nella domanda di concordato – Revoca dell’ammissione ex art 173 l. fall. – Fondatezza
Va condiviso l’orientamento giurisprudenziale per cui gli atti di frode ex art. 173 l. fall., nella sua nuova formulazione, non possono più essere individuati semplicemente negli atti di cui agli artt. 64 ss l. fall., ovvero comunque in comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio, ma esigono che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè situazioni che, da un lato, se conosciute avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che, dall’altro lato, siano state accertate dal commissario giudiziale cioè da lui ‘scoperte’ essendo prima ignorate dagli organi della procedura e dai creditori; in altri termini, in tanto i comportamenti del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato possono essere valutati ai fini della revoca dell’ammissione al concordato, in quanto abbiano una valenza decettiva e quindi siano tali da pregiudicare un consenso informato dei creditori.
(Fattispecie in cui il debitore, anteriormente alla presentazione della domanda di concordato c.d. con riserva, poneva in essere una serie di transazioni e scritture private integranti datio in solutum per circa 11 milioni di euro, astrattamente revocabili, accertate successivamente dal Commissario Giudiziale ma di cui il debitore non faceva menzione nella domanda di ammissione alla procedura). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
(Cass. 2013/23387, citata nel decreto in commento, si può leggere per esteso in questa Rivista: http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=9645.php) Tribunale Rimini, 28 Novembre 2013.